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Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
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Prosecuzione DIS-COLLGiovedì 02/03/2017
a cura di Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi
Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244.
Per effetto del differimento del DDL Milleproroghe è stata definita la prosecuzione fino al 30 giugno 2017 della DIS- COLL ovvero l'indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in relazione agli eventi di disoccupazione verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel limite di 19.2 milioni di euro per il 2017. La DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti alla gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nel periodo oggetto di tutela. Per accedere alla DIS-COLL occorre il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
intercorrente tra il primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione dal lavoro ed il predetto evento. L'indennità è corrisposta per un numero di mesi non superiore a 6 e pari alla metà dei mesi di contribuzione. L'indennità è pari al 75% dell'importo del compenso del collaboratore, ma comunque non superiore a 1300 euro mensili. La domanda deve essere presentata in via telematica all'INPS entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione. |
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Studio Dott.ssa Marisa Cecoli |
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