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Professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c.: la Cassazione esclude la responsabilità per colpa lieveMercoledì 10/12/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Con Sentenza n. 31423 de 2 dicembre 2025 la Corte di Cassazione, III Sezione Civile, si è espressa in tema di responsabilità del professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c., ed ha pronunciato i seguenti principi di diritto: "Il professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c. va considerato quale ausiliario del giudice dell’esecuzione, non essendo riconducibile la sua posizione a quella degli “estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria” cui l’art. 1, comma 1, l. n. 117 del 1988 estende l’applicabilità della relativa disciplina; solo contro il risultato dell’agire del delegato oggetto di intervento del giudice dell’esecuzione e sfociato in un provvedimento di quest’ultimo può configurarsi, nel caso di inutile esperimento dei previsti rimedi impugnatori e sempre che ne ricorrano i tassativi presupposti, la possibilità dell’azione ex l. n. 117 del 1988 con riferimento all’agire finale del giudice, eventualmente anche in concorso con l’azione risarcitoria verso il delegato"; "Per i danni cagionati nello svolgimento dell’attività delegata ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c. il professionista delegato risponde ex art. 2043 c.c. ove agisca con dolo o colpa, restando comunque esclusa la responsabilità per colpa lieve consistita in imperizia nel caso in cui l’attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà". Fonte: https://www.cortedicassazione.it |
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