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Professioni non organizzate - Chiarimenti sull'iscrizione all'apposito elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico

Mercoledì 17/10/2018, a cura di TuttoCamere.it


Al fine di assicurare la corretta applicazione della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che ha riformato le professioni non organizzate in ordini o collegi, e promuoverne le finalità di valorizzazione delle competenze professionali degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole in materia di concorrenza, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato la Circolare direttoriale n. 3708 del 1° ottobre 2018, con la quale ha fornito chiarimenti in merito all'iscrizione delle associazioni rappresentative di professioni "non regolamentate" nel relativo elenco tenuto dallo stesso Ministero, ai sensi all'articolo 2, comma 7 della L. n. 4/2013, su cui è intervenuta recentemente la L. n. 3/2018.

Ricordiamo che tale disposizione prevede che venga pubblicato, sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, un elenco delle associazioni professionali di cui all'articolo 2 e delle forme aggregative di cui all'art. 3, che dichiarino, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti dagli articoli 2, 4 e 5 e di rispettare le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 della L. n. 4/2013.

Tre sono le sezioni in cui è distinto l'elenco delle professioni non organizzate in ordini e collegi:
  1. Associazioni che non rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci;
  2. Associazioni che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci;
  3. Forme aggregative..


Il Ministero ricorda, anzitutto, che requisito indefettibile per l'iscrizione all'elenco è la natura dell'attività svolta dai professionisti aderenti all'associazione. L'iscrizione nell'elenco, infatti, è ammessa alle associazioni costituite con riferimento a professioni volte alla prestazione di servizi o di opere, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile (quali ad esempio, avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.), delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

In altri termini, devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione di tale disciplina le professioni "regolamentate o riservate". A tal fine devono considerarsi assimilate alle professioni riservate quelle attività professionali per le quali si rileva la presenza di requisiti obbligatori e di una pubblica autorità che, in base alla legge, controlla la presenza di tali requisiti in capo ai soggetti esercenti l'attività professionale in questione.

Pertanto, rientrano tra le professioni ammissibili, quelle attività per le quali una legge stabilisce dei requisiti obbligatori, ma non è prevista una autorità pubblica che ne controlli il rispetto (es. amministratori condominiali).

Per quanto riguarda i soggetti che possono far parte dell'associazione professionale, ai fini dell'iscrizione di quest'ultima "nell'elenco", il Ministero chiarisce che accanto ad una maggioranza di professionisti, possono essere iscritte all'associazione anche società o cooperative (soci "aziende"), purché sia previsto dallo statuto dell'associazione un diverso "status".

In ogni caso, deve ritenersi esclusa la possibilità di autorizzare i "soci aziende" ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi. Ciò in quanto per tali soci risulta impossibile attestare il rispetto dei requisiti di qualificazione professionale necessari, soprattutto in materia di formazione e di aggiornamento.

La partecipazione dei professionisti all'associazione non deve essere vincolata, nel senso che non è ammessa in capo all'associazione l'attribuzione di una rappresentatività esclusiva nell'esercizio della relativa professione.

Ulteriore requisito indefettibile nella costituzione e gestione dell'associazione professionale è quello della "dialettica democratica", riconducibile sostanzialmente nella previsione di un periodico rinnovo delle cariche elettive (durata delle cariche sociali non superiore a 5 anni) e della garanzia di par condicio degli associati all'elezione.

Secondo il Ministero, peraltro, deve ritenersi in linea con il requisito, la previsione di status particolari per taluni soci fondatori, sino alla presenza onoraria a vita negli organi deliberativi di vertice dell'associazione, a condizione, però, che tale aliquota non falsi la complessiva composizione dell'organo e ne condizioni permanentemente le deliberazioni.

Con riferimento al requisito essenziale, dell'assenza di scopo di lucro in capo all'associazione, il Ministero chiarisce che la previsione statutaria riguardante la possibilità di effettuare la vendita di prodotti, servizi o altre attività per il perseguimento degli scopi sociali, deve essere valutata secondo un criterio di ragionevolezza finalizzato a considerare consentita la sola remunerazione dei costi sostenuti per l'espletamento di servizi necessari o comunque coerenti con le finalità dell'associazione. Altrettanto, in contrasto con detto requisito, devono ritenersi quote associative irragionevolmente elevate ovvero oneri per il rilascio dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale oppure per lo svolgimento di attività formative, in particolare se ritenute obbligatorie per l'iscrizione all'associazione, non proporzionati ai costi di realizzazione.

Per quanto concerne, infine, il sistema di attestazione, il Ministero precisa che l'attestato rilasciato dall'associazione non può essere assimilato ad una "certificazione di qualità" o ad un "accreditamento" o riconoscimento professionale, ma deve limitarsi unicamente ad attestare:

- la regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- i requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l'iscrizione;
- le garanzie fomite dall'associazione all'utenza (attivazione dello sportello per i consumatori, possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato).

L'attestazione deve sempre riportare nell'intestazione che si riferisce ai servizi professionali resi dal professionista iscritto all'associazione e non essere intesa come certificazione di qualità della professione dell'aderente all'associazione.

In allegato alla circolare viene riportato un fac-simile dell'attestato.

Per scaricare il testo della circolare n. 3708/C/2018 e del suo allegato clicca qui.
Per consultare l'elenco delle associazioni professionali clicca qui.
Per un approfondimento dell'argomento dell'esercizio delle professioni organizzate clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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