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Polizza professionale Avvocati: nota chiarificatrice dal Ministero della Giustizia

Martedì 14/11/2017, a cura di TuttoCamere.it


Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, con nota del 27 ottobre 2017, ha accolto la richiesta del Consiglio Nazionale Forense di intervenire sull'obbligo della polizza infortuni.

Il Ministro - dicendosi convinto dell'opportunità di "rimettere all'autonoma decisione del singolo avvocato la stipulazione di una polizza a copertura degli infortuni a sé derivanti in conseguenza dell'attività svola nell'esercizio della professione" - comunica che è stata trasmessa all'Ufficio legislativo la proposta di modifica per l'articolo 12 comma 2 della legge n. 247 del 2012, affinchè provveda al la formulazione di una corrispondente proposta di modifica che possa essere oggetto di valutazione ai fini di un esame della stessa nell'ambito della sessione parlamentare di bilancio.

Il comma 2, dell'articolo 12 di cui si chiede la modifica recita: "All' avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, di pendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale".

Oltre alla richiesta di rimettere all' autonomia dei singoli la valutazione sulla s tipula di una polizza infortuni, il Ministro ha aggiunto di aver chiesto al suo Ufficio legislativo di valutare un'ulteriore ipotesi di modifica, «relativa all'esenzione dell'avvocato dall'obbligo assicurativo per gli infortuni derivanti a collaboratori già provvisti della relativa copertura assicurativa in virtù dell'iscrizione all'INAIL».

Per completezza informativa ricordiamo che l'obbligo per il legale, pena l'illecito disciplinare, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile volta a coprire anche documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito, è stato previsto dall'art. 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15) recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".

Con decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016, sono stata successivamente stabilite le condizioni essenziali ed i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio dell'attività forense.

L'entrata in vigore del decreto, inizialmente fissata all'11 ottobre 2017, è stata prorogata di 30 giorni con decreto del Ministero della Giustizia del 10 ottobre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2017, "al fine di consentire il perfezionamento dell'iter procedurale avviato dal Consiglio nazionale forense per la conclusione della convenzione collettiva finalizzata ad offrire agli iscritti all'albo degli avvocati una polizza assicurativa a condizione di particolare favore".

Per scaricare i l testo della nota del Ministro della Giustizia clicca qui.
Per scaricare il testo del decreto del 22 settembre 2016 clicca qui.

Fonte: http://www.tuttocamere.it
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