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Pignoramento su mezzi di trasporto strumentali ed indispensabili all'esercizio dell'attività

Mercoledì 11/09/2019

a cura di Dott. Attilio Romano


AMBITO NORMATIVO: IL PIGNORAMENTO MOBILIARE
In termini generali, il codice di procedura civile distingue i beni che non possono essere oggetto di pignoramento, rispetto a quelli per i quali sussistono dei limiti alla pignorabilità.
L'art. 515 c.p.c. individua le cose mobili relativamente impignorabili. Il terzo comma di tale previsione prevede che ".. Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro...".

PIGNORAMENTO SU VEICOLI STRUMENTALI
Si ha notizia che Agenzia Entrate - Riscossione, ed altri Agenti concessionari per la riscossione emettano decreti di pignoramento mobiliare su mezzi di trasporto aziendali, senza prima rivalersi su altri beni quali, ad esempio, crediti verso terzi ovvero disponibilità presenti sui conti correnti aziendali.
Ciò in assoluto spregio del disposto normativo ex art. 515 c.p.c. secondo cui, parte attrice è legittimata a procedere anche sui beni indispensabili per l'esercizio dell'attività professione solo nella misura di un quinto e purché il creditore non risulti soddisfatto da altri beni rinvenuti.
In sede di opposizione al all'esecuzione ex art. 615, comma 2° c.p.c., nonché in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2° c.p.c. la società raggiunta dall'ingiunzione potrà quindi eccepire, in primo luogo, l'illegittimità della procedura adottata.
Sotto diverso profilo, la società dovrà fornire adeguate giustificazioni, documentali ed oggettive che il mezzo di trasporto raggiunto dal provvedimento di pignoramento sia non solo strumentale all'attività ma anche indispensabile, non sostituibile con altro mezzo dotato di analoghe caratteristiche e che il relativo utilizzo sia riferibile all'esercizio dell'attività e alla produzione dei relativi proventi.

MEZZI PROBATORI
Stampa specializzata e dottrina si sono interrogate chiedendosi quali mezzi di prova su base documentale possano risultare idonei a dimostrare il legame di "inerenza" del veicolo all'attività esercitata, Si ritiene che le la prova dell'utilizzo strumentale del veicolo, indispensabile e non sostituibile con altro mezzo dotato di analoghe caratteristiche, potrà avvenire allegando al gravame:
  • copia della fattura di acquisto,
  • copia del certificato di proprietà,
  • copia del libretto di circolazione che identifichi la codifica attribuita dagli Uffici competenti
  • copia di stralcio del registro dei beni ammortizzabili (o registro degli acquisti) ove sia riscontrabile la presenza del bene ammortizzabile (o già interamente ammortizzato);
  • Relazione tecnica dettagliata sull'utilizzo del mezzo, indispensabile, per lo svolgimento dell'attività produttiva
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