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Pignoramento di crediti presso terzi e disponibilità liquide: quali tutele giurisdizionali?

Martedì 08/10/2019

a cura di Dott. Attilio Romano


Secondo quanto previsto dall'articolo 72 bis DPR 29.09.1973, n. 602, Agenzia delle Entrate Riscossione può impartire direttamente al terzo (l'istituto di credito, in questo caso) l'ordine di pagare il credito al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede. La procedura di pignoramento esattoriale del conto corrente non segue, pertanto, le regole ordinarie disposte dall'articolo 543 del codice di procedura civile. Ci si chiede quali azioni possa intraprendere il contribuente per opporsi all'esproprio forzato delle disponibilità depositate presso l'Istituto di Credito e la giurisdizione competente (1).

Le DIVERSE TIPOLOGIE DI OPPOSIZIONI

Una volta ricevuto l'atto di pignoramento da parte del Concessionario della riscossione emesso ex art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973, il contribuente, se ritiene il provvedimento viziato, può proporre opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 C.P.C.

L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.P.C. può essere avanzata solo per motivi riguardanti la pignorabilità dei beni. Per esempio:

a) pignoramento della prima abitazione,
b) pignoramento di cose mobili impignorabili ex art. 514 c.v.
c) pignoramento di somme eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 72 ter D.P.R. n. 602/1973, d) pignoramento di immobili diversi dalla prima abitazione per carichi iscritti a ruolo inferiori al € 120.000.
L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 C.P.C. può essere invece proposta solo per vizi del procedimento esecutivo.

Rientrano tra questi:
  • Ex art. 50, co. 2, D.P.R. n. 602/73, la nullità, inammissibilità e/o improcedibilità del pignoramento per omessa prodromica notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro 5 giorni al pagamento delle somme risultanti dal ruolo, se è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento;
  • Ai sensi dell'art. 50, co. 3, D.P.R. n. 602/73 l'inefficacia dell'avviso medesimo contenente l'intimazione ad adempiere e la conseguente nullità, inammissibilità e/o improcedibilità del pignoramento se questo viene azionato dopo 180 giorni dalla data della notifica dell'avviso;
  • A norma dell'art. 53, D.P.R. n. 602/72, l'inefficacia del pignoramento dei beni mobili o immobili, se dall'inizio dell'esecuzione sono trascorsi 200 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto;
  • A mente dell'art. 50, co. 1, D.P.R. n. 602/73, l'improcedibilità del pignoramento se azionato prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
  • Infine, l'estinzione del pignoramento per avvenuto pagamento.


LE DIVERSE GIURISDIZIONI

La sentenza della Corte Costituzionale n. 114 depositata il 31.05.2018, sembrerebbe avere definitivamente risolto la problematica concernente il giudice competente ove proporre gravame avverso un atto di pignoramento avente crediti tributari.
In sostanza, il contribuente può:
  • proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione, per contestare il diritto di procedere a riscossione coattiva in ragione di cause sopravvenute alla formazione del titolo o per contestare la pignorabilità dei beni;
  • proporre opposizione ex art. 617 c.p.c., entro venti giorni dalla notifica, dinanzi al Tribunale ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione, nei limiti di cui all'articolo 57 del D.P.R. n. 602/73 ossia in tutti quei casi che non riguardino la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo;
  • proporre ricorso in Commissione tributaria entro sessanta giorni dalla notifica, in tutti gli altri casi (ad esempio per contestare l'omessa/invalida notifica della cartella e/o in funzione "recuperatoria"). Ciò in quanto l'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 546/92 prevede espressamente che la mancata notifica di un atto autonomamente impugnabile (quale ad esempio la cartella) ne consente l'impugnazione unitamente all'ultimo atto notificato, ovvero l'atto di pignoramento presso terzi. (cfr. Cassazione Sezioni Unite 5 giugno 2017, n. 13913).




PIGNORAMENTI CREDITI PRESSO TERZI PROMOSSI DAI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE

Si ha notizia che Agenzia delle Entrate Riscossione, ma anche altri Concessionari per la riscossione delle imposte erariali e locali, nel corpo degli atti di pignoramento si limitano ad indicare le somme dovute dal debitore nel loro ammontare complessivo e senza fornire ulteriori elementi sull'ammontare del credito erariale iscritto a ruolo. In sostanza, l'atto contiene una insufficiente specificazione del credito, indicato solamente con importo e dicitura generica. Tale prassi si ritiene possa essere contestata alla luce della Sentenza di Corte di Cassazione 9.11.2017, n. 26519. In quella occasione la Suprema Corte ha sancito che l'atto di pignoramento deve indicare analiticamente:
  • la natura degli importi dovuti (se cioè si tratta di imposte erariali, locali, sanzioni amministrative, ecc.);
  • il numero delle cartelle esattoriali già notificate al contribuente.


Al pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973 si applica, in quanto non espressamente derogato dalla disciplina speciale e con essa compatibile (art. 49, comma 2, D.P.R. n. 602/1973), il disposto dell'art. 543, secondo comma, n. 1, C.P.C., secondo cui l'atto in questione deve contenere l'indicazione del credito per cui si procede. Poiché nell'esecuzione forzata esattoriale gli unici atti che rendono edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo sono la cartella di pagamento ed eventualmente l'avviso di mora, la previsione del requisito contenutistico dell'atto di pignoramento implica quantomeno il riferimento a tali atti, i quali a loro volta indicano, specificandone la fonte e la natura, il credito per il quale si procede a riscossione.: la previsione del requisito contenutistico dell'atto di pignoramento implica quantomeno il riferimento a tali atti, i quali a loro volta indicano, specificandone la fonte e la natura, il credito per il quale si procede a riscossione.
Pertanto, qualora nell'atto di pignoramento mancano queste indicazioni la procedura di pignoramento presso terzi è certamente oppugnabile. Il contribuente potrà dunque proporre opposizione agli atti esecutivi (2), innanzi al Tribunale competente.

Note:
(1) Cfr. amplius https://www.nostralex.it/come-opporsi-al-pignoramento-esattoriale/
(2) Cfr. Cassazione, n. 26519/2017
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