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Piccoli coloni e compartecipanti familiari: contratti agricoli, contributi e disoccupazioneMercoledì 04/03/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Chiariti requisiti contrattuali, termini di comunicazione e modalità di rinnovo ai fini dell’accredito contributivo e dell’accesso alle prestazioni agricole. Con la Circolare n. 21 del 2 marzo l'Inps illustra la natura giuridica dei contratti di piccola colonia e di compartecipazione stagionale e ne chiarisce la gestione del rapporto previdenziale. Equiparazione ai lavoratori agricoli a tempo determinato Dal punto di vista previdenziale, i piccoli coloni, i compartecipanti e i loro familiari sono equiparati ai lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) per quanto riguarda l'accredito contributivo (iscrizione negli elenchi annuali) e l'accesso alle prestazioni di disoccupazione agricola, malattia e maternità. Condizioni di validità del contratto Per essere validi, i contratti devono avere una forma scritta ed essere registrati all’Agenzia delle Entrate. Contratti verbali o non registrati non consentono l’accredito contributivo. Attivazione del rapporto previdenziale e termini di comunicazione La dichiarazione per attivare il rapporto previdenziale deve essere inviata entro 30 giorni dalla stipula del contratto, così come eventuali variazioni successive. Il rapporto previdenziale si chiude automaticamente il 31 dicembre di ogni anno, anche se il contratto dura più a lungo. Per la piccola colonia, se il rapporto prosegue l’anno seguente, è necessario presentare una domanda di rinnovo entro il 30 gennaio. Se il concedente non presenta la dichiarazione, può farlo il concessionario entro 60 giorni dall’inizio dell’anno. La dichiarazione per attivare il rapporto previdenziale deve essere inviata entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Fonte: https://www.inps.it |
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