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Piano nazionale impresa 4.0 - Credito d'imposta per le spese di formazione del personale nel settore delle tecnologie

Martedì 16/01/2018, a cura di TuttoCamere.it


E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020". (Legge di Bilancio 2018).

Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi.
I commi da 46 a 56 introducono, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40 per cento delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette.

Ai fini del beneficio in esame, è posta un'autorizzazione di spesa pari a 250 milioni di euro per il 2019 (l'effetto finanziario è ritardato di un anno rispetto alla maturazione del credito).

Il credito di imposta è riconosciuto - in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato (comma 46) - qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali (comma 47) e siano svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, tecnologie delle quali il comma 48 fa un'esemplificazione: big data e analisi dei dati, cloud e fogcomputing, cybersecurity, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A.

Sono in ogni caso escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione (comma 49).
Il credito di imposta (comma 50) deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni).

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.
Al beneficio in esame non si applicano (comma 51) né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta, di cui all'art. 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro, di cui all'art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

Il beneficio si applica (comma 52) nel rispetto delle norme europee ivi richiamate sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno. Agli adempimenti in àmbito europeo provvede il Ministero dello sviluppo economico.
Il comma 53 disciplina i requisiti di certificazione dei costi ai fini del beneficio in esame, anche con riferimento alle imprese non soggette alla revisione legale dei conti. Per queste ultime, le spese sostenute per l'apposita attività di certificazione contabile sono ammesse al credito d'imposta in oggetto entro il limite massimo di 5.000 euro. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

Il comma 54 stabilisce che nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli siano richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 53 si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 64 del Codice di procedura civile (sanzioni relative al consulente tecnico nel processo civile: arresto fino a un anno o con l'ammenda fino 10.329,00 euro).

Il comma 55 demanda ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione delle disposizioni applicative, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza del beneficio; riguardo al contenuto del decreto ministeriale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli effetti finanziari, anche ai fini dell'adozione delle iniziative legislative eventualmente necessarie (comma 56).

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2018 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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