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Panificio, pane fresco e pane conservato - Definite le denominazioni e le modalità di preparazione

Lunedì 10/12/2018, a cura di TuttoCamere.it


Per disciplinare in maniera più trasparente la vendita del pane, a maggior tutela del consumatore e per valorizzare la tradizione del pane italiano, l'art. 4 (rubricato: Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane) della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"), aveva previsto:
  1. l' abrogazione sia della legge 31 luglio 1956, n. 1002 che della lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  2. la liberalizzazione dell'attività di panificazione con l'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicuri l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti;
  3. l' emanazione di un decreto interministeriale volto a disciplinare: la denominazione di « panificio », la denominazione di « pane fresco », l'adozione della dicitura « pane conservato » con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.


Dopo oltre dodici anni di vuoto normativo che, oltre non tutelare il consumatore stava generando anche una concorrenza sleale a danno delle P.M.I. artigiane della panificazione, è stato finalmente pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018, il Decreto interministeriale 1 ottobre 2018, n. 131, recante "Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della dicitura «pane conservato»".

Per "Panificio" si intende "l'impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l'intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale" (art. 1).

È denominato "fresco" "il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o alla surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti che abbiano effetto conservante" (art. 2, comma 1).

Il provvedimento stabilisce poi che è ritenuto continuo il processo di produzione per il quale "non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto" (art. 2, comma 2).

Secondo quanto stabilito all'art. 3, per "pane conservato o a durabilità prolungata" si intende il pane per il quale viene utilizzato, durante la sua preparazione o nell'arco del processo produttivo, un metodo di conservazione che ne aumenti la durabilità e che è "posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo". Questo tipo di prodotto, al momento della vendita "deve essere esposto in scomparti appositamente riservati".

L'articolo 5 dispone in merito allo smaltimento delle scorte e prevede una disposizione transitoria relativa ad "incarti o imballi con diciture o denominazioni di vendita non conformi alle disposizioni del presente regolamento", che possono essere utilizzati "per 90 giorni a decorrere dalla data della sua pubblicazione".

Il decreto in commento entrerà in vigore il 18 dicembre prossimo.

Per completezza dell'informazione, vogliamo ricordare che, secondo quanto stabilito dai commi 3 e 4, dell'art. 4,.della citata legge n. 248 del 2006:
  1. le funzioni di vigilanza spettano ai comuni e alle autorità competenti in materia igienico-sanitaria;
  2. le eventuali violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e precisamente:


- con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,28 a euro 15.493,71; - in caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione;

- nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività, il sindaco ordina la chiusura di un esercizio;

Per le violazioni di cui sopra, l'autorità competente è il sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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