Telefono e Fax

Tel: 0688650368 Fax: 06233201556

Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato

Obblighi di pubblicità e di trasparenza per associazioni e imprese: Parere del Consiglio di Stato

Giovedì 21/02/2019, a cura di TuttoCamere.it


Le misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche introdotte dall'art. 1, commi 125 - 129 della legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), hanno posto una serie di questioni interpretative, riguardanti in particolare:
  1. l'individuazione dei soggetti competenti all'attuazione della norma e ai correlati controlli;
  2. la decorrenza dei nuovi obblighi informativi;
  3. l'ambito di applicazione della sanzione in caso di mancata pubblicazione.


Tali aspetti sono stati affrontati nel Parere n. 1449/2018 reso dal Consiglio di Stato il 1° giugno 2018,richiesto, con Nota n. 4767 del 27 febbraio 2018, dal Ministero dello sviluppo economico.

1. Il primo quesito posto al Consiglio di Stato attiene all' individuazione dei soggetti competenti all'attuazione della norma ed ai correlati controlli.

Il quesito deriva dalla circostanza che, con riguardo agli obblighi di trasparenza imposti dall'art. 1, comma 125 della legge n. 124/2017, nuovi rispetto a quelli imposti dal D.Lgs. n. 33/2013, il dato normativo nulla dice in merito ai soggetti pubblici preposti alle attività di verifica e controllo.

Escluso che sia l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) a dover dettare le linee guida sugli obblighi posti dall'art. 1. Comma 125 della legge n. 124/2017, il Consiglio di Stato ha evidenziato che "spetta in prima battuta alle singole Amministrazioni provvedere all'attuazione e al controllo delle erogazioni e delle attività indicate dalle norme in esame".

2. La seconda questione sulla quale si è pronunciato il Consiglio di Stato attiene alla decorrenza dei nuovi obblighi informativi.

Sotto tale profilo, l'organo consultivo, sposando la prospettazione già fornita dal Ministero del Lavoro con nota n. 2540 del 23 febbraio 2018, ha ritenuto che la nuova disciplina sia applicabile solo a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018, in coerenza con il principio generale di irretroattività della legge sancito nell'articolo 11 delle "Disposizioni sulla legge in generale".

La norma richiamata, com'è noto, dispone: "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo".

La legge può avere anche efficacia retroattiva, ma, a tali fini, doveva essere dettata una apposita e dettagliata disciplina transitoria.

In assenza di una disciplina al riguardo non può che convenirsi per l'introduzione degli obblighi dall'anno 2018, con pubblicazione entro il 28 febbraio 2019 dei relativi dati.

3. Il terzo quesito analizzato dal Consiglio di Stato concerne l'ambito di applicazione della sanzione, consistente nell'obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute, in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza (art. 1, comma 125, L. n. 124/2017).

Atteso che il terzo periodo del comma 125 dispone che "L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente", è necessario chiarire se tale sanzione sia o meno applicabile anche ai soggetti, non qualificabili come imprese, elencati nel primo periodo dello stesso comma 125.

Al riguardo il Consiglio di Stato ha condiviso la prospettazione esposta nella richiesta di parere da parte del Ministero dello sviluppo economico, chiarendo che, secondo l'interpretazione letterale e sistemica del terzo periodo del comma 125, la sanzione restitutoria è applicabile esclusivamente alle imprese.

L'assenza, negli altri soggetti interessati dalla disposizione, del fine di lucro giustifica il trattamento differenziato tra le due categorie di soggetti destinatari degli obblighi informativi.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
Notizie
Oggi
Su Trascriviamo.it è possibile richiedere il servizio di trascrizione dei decreti di trasferimento...
 
Venerdì 03/05
Nella Relazione annuale del Tavolo per la Finanza Sostenibile, che rendiconta le attività svolte...
 
Venerdì 03/05
Sono visualizzabili online, nell'apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate,...
 
Venerdì 03/05
L'Agenzia delle Entrate informa che è disponibile il software per la compilazione della richiesta...
 
Venerdì 03/05
L’art. 1, comma 831, della Legge di bilancio 2022 ha istituito un credito d’imposta, nel...
 
Venerdì 03/05
Con Interpello n. 2 del 26 aprile il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito presentato dall'Università...
 
Venerdì 03/05
Le professioniste che intendono avvalersi dell’indennità di maternità presso la Cassa...
 
Giovedì 02/05
Il Ddl in materia di intelligenza artificiale recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri individua...
 
Giovedì 02/05
Con Risposta n. 98 del 23 aprile l'Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di trasporto di...
 
Giovedì 02/05
Emanato il Decreto 24 aprile 2024 del MEF (Dipartimento delle Finanze) con il quale sono approvati i...
 
Giovedì 02/05
Con Messaggio n. 1643 del 29 aprile l'Inps comunica di aver aggiornato, con nuove funzionalità,...
 
altre notizie »
 

Studio Dott.ssa Marisa Cecoli

Via Marcello Soleri 16, sc.A, int.5 - 00139 Roma (RM)

Tel: 0688650368 - Fax: 06233201556

Email: info@studiocecoli.it

P.IVA: 06335641004