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NUOVO ANTIRICICLAGGIO: Informazioni sul cliente - valutazione del rischio - documenti da acquisire e conservare

Lunedì 04/09/2017

a cura di Studio Valter Franco
Oltre all'identificazione del cliente (rammentando che occorre acquisire copia dei documenti di identità, anche dell'esecutore e del/dei titolare/i effettivo/i) quest'ultimo è tenuto a rilasciare le informazioni di cui al comma 2, numero 5 lettera c del decreto, e cioè:



informazioni sulla natura e sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale ed il professionista è tenuto a valutare le informazioni fornite con informazioni acquisite autonomamente, anche avuto riguardo ad operazioni compiute a seguito di prestazioni professionali fornite precedentemente; la successiva lettera d impone l'obbligo del controllo costante durante il rapporto professionale delle operazioni compiute dal cliente, che debbono essere coerenti con la conoscenza che il professionista ha del cliente stesso e del suo livello di rischio, anche avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.

Circa la valutazione del rischio - artt. 14-15-16 - occorre precisare che l'articolo 11 del decreto introduce gli "Organismi di autoregolamentazione", costituiti nel caso dei professionisti dall'ordine professionale di appartenenza, anche attraverso le articolazioni territoriali ed i consigli di disciplina. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione di regole tecniche, adottate previo parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio, di controlli interni, di adeguata verifica etc. e garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionare l'inosservanza degli obblighi; gli organismi sono inoltre responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione ed applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime degli obblighi; gli organismi possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti per il successivo inoltro alla UIF.

Ad oggi non risultano emanate regole tecniche promosse dai citati organismi per quanto riguarda i professionisti, quindi per la valutazione del rischio si ritiene possano continuarsi ad applicare le metodologie dettate dal CNDCEC nel documento Linee Guida per l'adeguata verifica della clientela e Manuale delle procedure per gli studi professionali.

Occorre inoltre rammentare che l'articolo 17 comma 3 del decreto prevede che nel graduare l'entità delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:
1) la natura giuridica;
2) la prevalente attivita' svolta;
3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:
1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2) le modalita' di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3) l'ammontare dell'operazione;
4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attivita' svolta dal cliente e all'entita' delle risorse economiche nella sua disponibilita';
6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.


Non solo, il successivo comma 4 prevede inoltre che I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonche' dei clienti gia' acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

Per "andare sul concreto": il sig. X si rivolge al professionista per acquisire una quota di una società di persone del valore di 50.000 euro: non essendovi alcun elemento idoneo a far sospettare che l'operazione ricada tra quelle di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ed essendo la prestazione richiesta (cioè il valore della cessione di quote) superiore ai 15.000 €. si dovranno attuare tutte le misure previste dal decreto, quindi verrà formato un fascicolo pratica antiriciclaggio (nell'attesa dell'emanazione di regole tecniche da parte degli organismi di vigilanza si reputa sia utilizzabile l'Archivio Unico Informatico, salvo l'acquisire la completa documentazione che segue e quella indicata dall'articolo 31 anch'esso sotto riportato):


a) quella relativa all'identificazione del cliente (nel caso di cui sopra persona fisica, quindi acquisizione di copia di documento di identità in corso di validità e del numero di codice fiscale)
b) quella relativa alla valutazione del rischio (ai sensi degli artt. 14-15-16) - a seguito di dichiarazione rilasciata dal cliente anche eventualmente alla provenienza dei fondi - secondo i "punteggi" indicati nel Manuale delle procedure per gli studi professionali del CNDCEC sopra richiamato - conservando la dichiarazione del cliente e la valutazione "a punteggio" del rischio effettuata.
c) L'articolo 31 del decreto prevede che la documentazione da acquisire e conservare per 10 anni dal termine della prestazione o dalla cessazione del rapporto continuativo, permetta quanto meno di ricostruire univocamente:


a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
d) i mezzi di pagamento utilizzati


Nel caso in cui il cliente sia diverso da una persona fisica, occorre conservare traccia delle verifiche effettuate per l'individuazione dell'esecutore e del/dei titolare/i effettivo/i (nella generalità dei casi esecutore e titolare effettivo sono rilevabili da visura al Registro Imprese).

L'articolo 32 del decreto prevede inoltre che il sistema di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni deve garantire il rispetto delle norme in materia di privacy (D.lgs. 196/2003) e che le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni, l'integrità dei dati e la non alterabilità degli stessi successivamente all'acquisizione, la trasparenza-completezza - chiarezza dei dati ed il mantenimento della storicità dei medesimi.

Fonte: http://www.studiofranco.eu
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