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NUOVO ANTIRICICLAGGIO: adeguata verifica - identificazione del Cliente - esecutore - titolare effettivo

Lunedì 21/08/2017

a cura di Studio Valter Franco


Ai fini di quanto di seguito esposto in materia di adeguata verifica della clientela, con riferimento all'identificazione del cliente, occorre preliminarmente rammentare le seguenti definizioni indicate nell'articolo indicate nell'articolo 1 del D.lgs. 231/2007:

f) cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;

n) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;

p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;

pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e' istaurato, la prestazione professionale e' resa o l'operazione e' eseguita;

gg) prestazione professionale: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata;

h) conferimento di un incarico: attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell'attivita' istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalita' e dalla tempistica di corresponsione del medesimo;

In relazione alle definizioni di cui sopra l'articolo 18, c. 1 lett. a) sul contenuto degli obblighi di adeguata verifica, prescrive l'identificazione del Cliente attraverso riscontro di un documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente, le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione al potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente: il testo previgente dell'articolo 18 non conteneva alcun riferimento al termine "esecutore" né tale termine era riscontrabile nell'articolo 1 (definizioni) del decreto.
Nel testo previgente quindi il Cliente era sempre una persona fisica (nel caso di società il legale rappresentante) mentre, ad esempio, la società era il soggetto per conto del quale il Cliente operava.
Dalla diversa formulazione delle definizioni (art. 1) e dalle modifiche apportate all'articolo 18 si perviene alla conclusione che:
  • nel caso di persone fisiche il Cliente è la stessa persona fisica
  • nel caso di entità giuridiche (ad esempio una società) il cliente è la Società stessa, mentre il legale rappresentante è l'esecutore del quale va verificato il potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente.


Il successivo articolo 19 sulle modalità di identificazione prescrive che l'identificazione del cliente è svolta in presenza del medesimo cliente o dell'esecutore e, a rafforzare la tesi di cui sopra anche il successivo articolo 20 che riporta "Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche", il che significa evidentemente che esistono anche "clienti" non persone fisiche e nello stesso articolo si ha oltretutto modo di leggere "nel caso in cui il cliente sia una società di capitali".

Il primo obbligo posto a carico del professionista è quindi quello di identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, e l'attività di identificazione di tali soggetti è effettuata prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale (art. 18 c. 2) e, di norma, in presenza del cliente o dell'esecutore.

Il Cliente ha l'obbligo di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni relative al titolare effettivo: di qui l'obbligo - in generale applicabile all'esecutore (legale rappresentante) di sottoscrivere un apposito document circa l'identificazione del titolare effettivo, dopodiché il professionista, utilizzando gli ordinari mezzi a disposizione (ad esempio il servizio di Telemaco per le visure al Registro Imprese, oppure i servizi Cerved etc.) effettuerà il riscontro sul titolare effettivo.
L'articolo 19 prevede l'obbligo di acquisire copia dei documenti di identità in formato cartaceo od elettronico.


Il titolare effettivo
l'articolo 20 del D.lgs. indica che il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta o il relativo controllo.
Per le società di capitali costituisce proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale detenuta da una persona fisica e che costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Schematicamente, quindi, nel caso di partecipazioni "dirette" l'individuazione del titolare effettivo può essere così riassunta
SRL
Amministratore
(esecutore)
Identificazione
Compagine societaria
soci persone fisiche tutte con quote sino al 25% compreso
Nessun titolare effettivo
SRL
Amministratore
(esecutore)
Identificazione
Compagine societaria
con soci persone fisiche con quote ? 25%
Titolari effettivi:
identificazione dei soci con quote ? al 25%


La "catena di controllo"
La casistica si complica nel caso in cui la compagine sociale annoveri dei soci a loro volta persone giuridiche, dovendo in tal caso analizzare la "catena di controllo".

SRL - COMPAGINE SOCIALE
individuazione del/i titolare/i effettivo/i (TE)

Persona fisica 5%
Altra SRL 70%
Altra SRL 25%
Persona fisica al 50%
(50% del 70% = 35%) TE
Persona fisica al 50%
(50% del 25%= 12,50%)
Persona fisica al 40%
(40% del 70% = 28%) TE
Persona fisica al 50%
(50% del 25%= 12,50%)
Persona fisica al 10%
(10% del 70% = 7%)


Secondo quanto pubblicato nelle FAQ della Banca d'Italia qualora l'ALTRA SRL possieda più del 25% della SRL ed una persona fisica possieda più del 25% dell'ALTRA SRL questi è comunque da individuarsi come TE.

Prosegue quindi l'articolo 20 c. 3 e 4 indicando che

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o piu' titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della societa'.


Il successivo comma 5 prevede, per le associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato con riconoscimento di personalità giuridica che

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.


Il comma 6 dell'articolo 20 prevede che I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

TABELLA DEI DOCUMENTI DI IDENTITA'
Art. 1 e 35 del D.P.R. 445/2000



Costituiscono inoltre validi documenti di identità i tesserini rilasciati da Amministrazioni Pubbliche muniti di fotografia e timbro (ad esempio il tesserino in possesso degli appartenenti alle Forze di Polizia etc.).

Per l'identificazione di soggetti non comunitari, in assenza di uno dei predetti documenti, si procede all'acquisizione dei dati identificativi attraverso il passaporto o il permesso di soggiorno.

Con nota prot. M/2413/8 del 14/03/2000 il Ministero dell'Interno ha indicato che la patente di guida "plastificata" costituisce valido documento di identità.

Fonte: http://www.studiofranco.eu
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