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Nuova modalità di tenuta telematica del LUL dal 01/01/2017

Lunedì 09/01/2017

a cura di Studio Dott.ssa Cristina Orlando


Dal 1° gennaio 2017


il Libro Unico del Lavoro è tenuto:
  • in modalità telematica
  • presso il Ministero del Lavoro


pertanto:
si ritiene che le imprese, ovvero gli intermediari abilitati, dovranno tenere il LUL
  • fino al 31 dicembre 2016
  • ma dall'attuale nuova norma non è chiaro se anche l'obbligo di conservazione verrà meno dalle scritture effettuate dal 1° gennaio 2017 ??'


Finalità della Tenuta Telematica del LUL presso il Ministero del Lavoro:
  • un più efficace controllo da parte delle Autorità ispettive
  • che potranno visionare e consultare i LUL prima ancora di procedere all'accesso ispettivo in azienda.


DISCIPLINA SANZIONATORIA DEL LUL

ERRORE: salvo i casi di errore solo materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati nel LUL che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali
SANZIONE: da 150 a 1.500 euro
SANZIONE: la sanzione amministrativa pecuniaria ora elevata da 500 a 3.000 euro se la violazione si riferisce:
  • a più di 5 lavoratori oppure
  • ad un periodo superiore a 6 mesi,


SANZIONE: da 1.000 a 6.000 euro se la violazione si riferisce:
  • a più di 10 lavoratori oppure
  • ad un periodo superiore a 12 mesi


ERRORE: mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga, o omissione - inesattezza nelle registrazioni riportate nella busta paga:
SANZIONE: da 150 a 900 euro
SANZIONE: la sanzione amministrativa pecuniaria ora elevata da 600 a 3.600 euro se la violazione si riferisce:
  • a più di 5 lavoratori oppure
  • ad un periodo superiore a 6 mesi,


SANZIONE: da 1.200 a 7.200 euro se la violazione si riferisce:
  • a più di 10 lavoratori oppure
  • ad un periodo superiore a 12 mesi


Precisazione del Ministero: la consegna del cedolino, di cui alla Legge n. 4/1953, si intende assolta anche se la copia delle registrazioni consegnata al lavoratore non comprende i dati relativi al calendario delle presenze
  • è sufficiente la consegna al lavoratore, all'atto della corresponsione della retribuzione, della parte del LUL relativa alla valorizzazione retributiva, previdenziale e fiscale della prestazione lavorativa
  • l'obbligo di consegna delle presenze sussiste esclusivamente nel caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.


(Fonti: D.Lgs. n.151/2015)
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