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Nessuna detrazione per l'Iva pagata in misura superiore a quella effettiva

Martedì 23/10/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.


"La previsione di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotta dall'art. 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui prevede che, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione, ai sensi degli artt. 19 e seguenti del d.P.R. n. 633/1972, non ha efficacia retroattiva né può ad essa riconoscersi valore di norma interpretativa".

Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, V Sezione Civile, con la sentenza n. 24001 del 3 ottobre 2018.

Per scalare l'imposta pagata a monte, chiarisce la Suprema Corte, "non è sufficiente, ai fini della detrazione, che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, ma è altresì indispensabile che esse siano assoggettabili all'IVA nella misura dovuta".

Fonte: http://www.cortedicassazione.it
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