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NASpI e dimissioni per violenza di genere: quando spetta l’indennità di disoccupazioneMartedì 25/08/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Le dimissioni di lavoratrici e lavoratori vittime di atti persecutori o violenza di genere possono essere equiparate alla giusta causa, ma servono condizioni oggettive e adeguatamente documentate. Le dimissioni determinate da atti persecutori o violenza di genere possono consentire l’accesso alla NASpI, anche quando le condotte non provengono direttamente dal datore di lavoro. È quanto chiarito dall’INPS con il Messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026, sulla base del parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il principio si fonda sulla disciplina della NASpI, che riconosce l’indennità anche nei casi di dimissioni per giusta causa, considerate una forma di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Alla base vi è l’articolo 2119 del Codice civile, secondo cui la giusta causa ricorre quando si verifica una situazione tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. Violenza e atti persecutori possono rendere impossibile proseguire il lavoroIl chiarimento dell’Istituto prende in considerazione anche le situazioni in cui la violenza o gli atti persecutori siano posti in essere da soggetti estranei all’ambiente di lavoro. Secondo il parere ministeriale richiamato dall’INPS, tali condotte possono determinare un’oggettiva impossibilità di proseguire l’attività lavorativa quando compromettono in modo significativo l’equilibrio psicofisico della vittima oppure sono direttamente collegate alle modalità con cui viene svolta l’attività professionale. Può rientrare in questa fattispecie, ad esempio, il caso in cui le condotte persecutorie rendano insicuro il tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro, impedendo di fatto alla persona di raggiungere il posto di lavoro senza mettere a rischio la propria incolumità. In queste circostanze, le dimissioni non vengono considerate una libera scelta del lavoratore, ma un recesso necessitato da una situazione riconducibile al fatto di un terzo. L’INPS precisa tuttavia che la presenza di episodi di violenza o persecuzione non è, da sola, sufficiente per ottenere la NASpI. È necessario dimostrare, attraverso circostanze chiare, oggettive e documentate, che la situazione abbia determinato l’impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro. Il riconoscimento deve quindi essere valutato in relazione alle caratteristiche concrete del singolo caso. Assume particolare rilievo il collegamento funzionale tra gli atti persecutori o la violenza subita e il rapporto di lavoro: la situazione deve infatti essere tale da incidere concretamente sulla possibilità di continuare l’attività lavorativa. L’INPS richiama, nel quadro interpretativo, anche la sentenza della Corte costituzionale n. 269/2002 e la pronuncia della Corte di Cassazione n. 11051/2015, che hanno riconosciuto la possibilità di configurare come involontaria la disoccupazione quando le dimissioni siano determinate da una situazione oggettiva incompatibile con la prosecuzione del rapporto. Fonte: https://www.inps.it |
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