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Mediatori immobiliari - Violazioni all'obbligo di prestare idonea garanzia assicurativa sulla responsabilità civile

Mercoledì 06/06/2018, a cura di TuttoCamere.it


1) Tenuto conto che la previsione sanzionatoria di cui all'art. 1, comma 993 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) è testualmente rivolta agli agenti immobiliari, la stessa va applicata unicamente agli agenti di affari in mediazione immobiliare e a quelli con mandato a titolo oneroso e non anche ai mediatori appartenenti alle altre due sezioni degli agenti merceologici e degli agenti in servizi vari".

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, saranno passibili di una sanzione economica unicamente il mediatore immobiliare ed il mediatore a titolo oneroso che dovessero operare senza la necessaria copertura assicurativa.

2) Per la violazione dell'obbligo di copertura assicurativa, da parte di tutte e quattro le tipologie di agenti di affari in mediazione, permane comunque la possibilità per le singole Camere di Commercio di inibire l'attività mediatizia con la cancellazione dal Registro Imprese, trattandosi di mancanza di un requisito obbligatorio allo svolgimento dell'attività. La richiamata disposizione sanzionatoria di cui alla legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), prevista dal 1° gennaio 2018 per i mediatori immobiliari inadempienti all'obbligo in questione, non sostituisce, infatti, la suddetta previsione di inibire loro il proseguimento dell'attività mediatizia per mancanza di un requisito obbligatorio, bensì va ad aggiungersi ad essa. Sono questi i punti salienti della Circolare n. 3705/C del 21 maggio 2018, Prot. 164140, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Ricordiamo che tale polizza era stata introdotta dall'art. 18, comma 1, lett. b), della legge 5 marzo 2001, n. 57 (modificando il comma 5-bis, dell'art. 3, della legge n. 39 del 3 febbraio 1989), per tutti gli iscritti all'ex Ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui alla legge n. 39/1989; Ruolo che il successivo Decreto Ministeriale del 21 dicembre 1990, n. 452 aveva distinto in quattro sezioni - agenti immobiliari; agenti merceologici; agenti con mandato a titolo oneroso; agenti in servizi vari.

In sostanza, tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla legge n. 39/1989 per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo ed essere in possesso - a decorrere dal 4 aprile 2001 - di una garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.

Copia della stessa dovrà essere allegata alla pratica telematica di iscrizione/denuncia attività al Registro Imprese/REA.

La legge istitutiva di tale polizza non prevedeva alcuna sanzione nel caso l'agente ne fosse sprovvisto.

Il legislatore ha provveduto con il comma 993 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020". (Legge di Bilancio 2018) disponendo che gli agenti immobiliari che esercitano l'attività di mediazione in violazione dell'obbligo di prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, saranno puniti con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fra 3.000,00 e 5.000,00 euro.

Detta norma stabilisce l'introduzione, per la prima volta, di una sanzione pecuniaria specifica per l'ipotesi in cui l'agente di affari in mediazione immobiliare operi professionalmente senza essere provvisto della necessaria polizza assicurativa.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare ministeriale clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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