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Mediatori, agenti e rappresentanti, mediatori marittimi e spedizionieri - Riapertura dei termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese

Martedì 15/01/2019, a cura di TuttoCamere.it


Dopo quanto disposto dall'art. 11-ter della L. n. 108/2018, di conversione del D.L. n. 91/2018 (c.d. "Decreto Mille proroghe 2018"), che ha riaperto i termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese e nel REA sino alla data del 31 dicembre 2018, arriva una nuova proroga di un ulteriore anno.

Lo dispone il comma 1134, lettera b), prevedendo che i soggetti che esercitano l'attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere - già iscritti nei ruoli ed elenchi soppressi dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - potranno procedere all'iscrizione e all'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio (1° gennaio 2019) e sino al 31 dicembre 2019.

A seguito di tale disposizione, per le quattro citate categorie di ausiliari del commercio, vengono nuovamente riaperti i termini per aggiornare telematicamente la loro posizione nel Registro delle imprese (RI) e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

Pertanto tutti questi soggetti, sia che siano stati attivi che inattivi alla data del 13 maggio 2012, potranno far valere la loro pregressa iscrizione nel soppresso Ruolo od Elenco, quale requisito professionale abilitante per iscriversi al Registro delle imprese ai fini dell'immediato avvio dell'attività, ovvero per transitare nell'apposita sezione del REA ai fini di mantenerlo valido per un'eventuale, futuro, avvio o ripresa della stessa, fino alla data del 31 dicembre 2019.

Si ricorda che gli articoli 73, 74, 75 e 76 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) hanno previsto con riferimento, rispettivamente, ai soggetti esercenti attività di mediazione di affari e commerciale, di agente e rappresentante di commercio, di mediatore marittimo e di spedizioniere, la soppressione dei rispettivi ruoli ed elenchi, la sottoposizione a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) nonché l'iscrizione nel Registro delle imprese ovvero nel REA.

Con i quattro decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, emanati ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 59/2010, sono state definiti, per le categorie professionali in questione, le modalità ed i termini (più volte rimandati) per iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA.

I quattro decreti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012 e sono divenuti efficaci a decorrere dal 13 maggio 2012.

Le imprese attive ed iscritte nel rispettivo Ruolo od Elenco e quelle non svolgevano più alcuna attività alla data del 12 maggio 2012 (data dell'acquisizione di efficacia del decreto 26 ottobre 2011), avrebbero dovuto, entro il 12 maggio 2013, aggiornare la propria posizione nel Registro delle imprese e nel REA, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività. Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato sarebbe decaduto dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del REA.

La data del 12 maggio 2013 è stata successivamente prorogata al 30 settembre 2013 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2013.

Nonostante tale proroga, si è rilevato che non tutti gli iscritti agli ex ruoli ed elenchi camerali in questione hanno provveduto ad effettuare il prescritto aggiornamento della propria posizione al Registro Imprese/REA, con la conseguenza che attualmente è rimasta per loro inibita la possibilità di continuare ad esercitare la propria attività, ovvero di conservarsi il requisito abilitante della pregressa iscrizione al ruolo per una futura ripresa della stessa.

Da qui la necessità di intervenire con nuove riapertura dei termini - la prima fino al 31 dicembre 2018 ed ora fino al 31 dicembre 2019 - concedendo così una ulteriore possibilità di aggiornare telematicamente, nel Registro delle imprese (RI) e nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tutte quelle situazioni rimaste sospese alla data del 13 maggio 2012.

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Fonte: https://www.tuttocamere.it
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