Telefono e Fax

Tel: 0688650368 Fax: 06233201556

Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato

Locazioni commerciali, patti integrativi e nullità per omessa registrazione, sentenza Sezioni Unite Cassazione

Lunedì 01/10/2018

a cura di ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori


Con una recente sentenza (sentenza n. 23601/2017), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute sulla questione se, in tema di contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione, nell'ipotesi di tardiva registrazione del contestuale e separato accordo recante l'importo del canone maggiorato rispetto a quello indicato nel primo contratto registrato, sia configurabile un'ipotesi di sanatoria di tale nullità, e quindi hanno affrontato la questione se, pur al di là ed a prescindere dalla violazione dell'art. 79 della l. n. 392 del 1978, anche per i contratti di locazione ad uso diverso da abitazione debba farsi - in ipotesi di atti negoziali integranti un mero escamotage per realizzare una finalità di elusione fiscale - applicazione del principio affermato nella citata sentenza del S.U., 17 settembre 2015, n. 18213, con riferimento ai contratti di locazione ad uso abitativo.
La legge, come noto, impone che il contratto di affitto a uso abitativo sia non solo scritto, ma anche registrato presso l'Agenzia delle Entrate. In caso contrario il contratto è nullo. Pertanto, che succede in caso di omessa registrazione di affitto a uso commerciale?

Il contratto di locazione di immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, contenente "ab origine" l'indicazione del canone realmente pattuito (e, dunque, in assenza di qualsivoglia fenomeno simulatorio), ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell'art. 1, co. 346, della L. n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza "ex tunc", atteso che il riconoscimento di una sanatoria "per adempimento" è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) "per inadempimento" all'obbligo di registrazione.

In tema di locazione immobiliare per uso non abitativo, quindi, la mancata registrazione del contratto si pone in contrasto con la legge secondo cui: i «contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati». Il contratto è dunque nullo per violazione di norme imperative. Tuttavia, è possibile sanare la nullità con una registrazione tardiva del contratto stesso. La registrazione tardiva non solo regolarizza le parti da un punto di vista fiscale (le sanzioni per l'evasione fiscale sono infatti ridotte se la registrazione avviene entro un anno, grazie al meccanismo del ravvedimento operoso), ma anche "mette in salvo" il contratto da tutte le conseguenze civilistiche della nullità. Il che significa che per le annualità/mensilità in cui il contratto non è stato registrato non è più possibile chiedere la restituzione dei canoni di locazione. La registrazione, dunque, anche se avviene in ritardo rispetto al termine di legge (30 giorni dalla data di stipula del contratto) ha effetto "retroattivo" e sana il contratto che, altrimenti, sarebbe stato nullo e non avrebbe prodotto alcun effetto. Il contratto è valido anche per il periodo anteriore alla registrazione, periodo che altrimenti sarebbe stato affetto da nullità.
E' nullo invece il patto con il quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità "vitiatur sed non vitiat", con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione.

La sanzione di nullità sancita dall'art. 79 della L. n. 392 del 1978, tradizionalmente intesa come volta a colpire le sole maggiorazioni del canone previste "in itinere" e diverse da quelle consentite "ex lege", deve, invece, essere letta nel senso che il patto di maggiorazione del canone è nullo anche se la sua previsione attiene al momento genetico, e non soltanto funzionale, del rapporto.

In definitiva, la mancata registrazione del contratto di locazione di immobili è causa di nullità dello stesso; il contatto di locazione di immobili, quando sia nullo per (la sola) omessa registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente; è invece nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione.

di Smeralda Cappetti

Fonte: https://www.aduc.it
Notizie
Oggi
Su Trascriviamo.it è possibile richiedere il servizio di trascrizione dei decreti di trasferimento...
 
Oggi
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il decreto direttoriale riguardante la compensazione dei crediti di imposta per...
 
Oggi
L’articolo 3 del Dl n. 209/2023, attuativo della delega fiscale, ha modificato la disciplina CFC...
 
Oggi
Approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle FInanze le modifiche ai 175 indici sintetici...
 
Oggi
Tra le misure previste dal c.d. "Decreto Coesione", approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta...
 
Oggi
Con Messaggio n. 1643 del 29 aprile l'Inps comunica che sono disponibili ulteriori funzionalità...
 
Oggi
Il Ddl in materia di intelligenza artificiale, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, individua...
 
Venerdì 03/05
Nella Relazione annuale del Tavolo per la Finanza Sostenibile, che rendiconta le attività svolte...
 
Venerdì 03/05
Sono visualizzabili online, nell'apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate,...
 
Venerdì 03/05
L'Agenzia delle Entrate informa che è disponibile il software per la compilazione della richiesta...
 
Venerdì 03/05
L’art. 1, comma 831, della Legge di bilancio 2022 ha istituito un credito d’imposta, nel...
 
Venerdì 03/05
Con Interpello n. 2 del 26 aprile il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito presentato dall'Università...
 
Venerdì 03/05
Le professioniste che intendono avvalersi dell’indennità di maternità presso la Cassa...
 
altre notizie »
 

Studio Dott.ssa Marisa Cecoli

Via Marcello Soleri 16, sc.A, int.5 - 00139 Roma (RM)

Tel: 0688650368 - Fax: 06233201556

Email: info@studiocecoli.it

P.IVA: 06335641004