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Licenziamenti collettivi: versamento ticket maggiorato al 16 marzo

Martedì 13/02/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Come noto la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha introdotto modifiche alla disciplina del contributo dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nei casi di licenziamenti effettuati nell'ambito di procedure di licenziamento collettivo.
In particolare l'articolo 1, comma 137 della citata legge ha disposto, a decorrere dal 1º gennaio 2018, l'innalzamento all'82% dell'aliquota della contribuzione dovuta.

Nel messaggio n. 594 dell'8 febbraio 2018 l'Inps chiarisce che, per i licenziamenti effettuati dal 1° gennaio 2018 nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento della CIGS sono tenuti a versare il contributo ex articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, che è pari all'82% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Quindi, dato che per l'anno 2018 il massimale mensile NASpI è di € 1.208,15, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a € 990,68 (€ 1208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a € 2.972,04 (990,68 x 3).

Per i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017 i datori di lavoro interessati, per ciascun lavoratore licenziato, anche dopo il 1° gennaio 2018, continueranno a versare il contributo per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, calcolando la somma dovuta sulla scorta dell'aliquota percentuale del 41%.

In relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di paga "gennaio 2018", chiarisce ancora l'INPS, il versamento del contributo in argomento va effettuato entro il giorno 16 marzo 2018.

Clicca qui per accedere al testo integrale del messaggio.

Fonte: https://www.inps.it
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