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Legittimità del contratto a tempo determinato: ci vuole sempre la firma del lavoratoreGiovedì 15/02/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.
La Corte di Cassazione Civile, Sesta Sezione, con la sentenza n. 2774 del 5 febbraio 2018 ha statuito che, ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore in un momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto. "Non è infatti sufficiente", precisa la Suprema Corte, "la consegna al predetto lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna in questione - benché seguita dall'espletamento di attività lavorativa - non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione (peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro". Fonte: http://www.cortedicassazione.it |
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