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Legge di riforma delle procedure di crisi e dell'insolvenza - I principi generali sui quali si fonda la riforma. Rilevanti le novità introdotte

Lunedì 13/11/2017, a cura di TuttoCamere.it


E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2017, la Legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza".

La promulgazione della legge di riforma delle procedure di crisi e dell'insolvenza è uno degli interventi normativi più attesi da studiosi e operatori del settore che dà il via libera ad una serie di misure atte a ripensare la disciplina concorsuale in maniera organica, sistemica ed innovativa.

Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà provvedere a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali attenendosi ai princìpi generali indicati all'articolo 2, comma 1 della legge in commento e che riassumiamo nei seguenti punti:
  1. Il primo intervento riguarda il lessico della riforma prevedendo la sostituzione del termine «fallimento» con l'espressione «liquidazione giudiziale».
    La modifica terminologica dovrà operare anche in relazione alle disposizioni penali contenute nella legge fallimentare, "ferma restando la continuità delle fattispecie criminose".
  2. Il Governo dovrà inoltre, eliminare, dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la dichiarazione di fallimento d'ufficio, attualmente disciplinata dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
  3. La riforma dovrà inoltre distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come "probabilità di futura insolvenza".
    Alla lett. c) del comma 1, dell'art. 2, si stabilisce che la riforma dovrà "introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza di cui all'articolo 5 del regi o decreto 16 marzo 1942, n. 267 ", nel quale, al comma 2, si stabilisce che "Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni";
  4. Quanto alle procedure, il Governo è chiamato ad "adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore".
    Il modello processuale dovrà ricalcare il procedimento per la dichiarazione di fallimento attualmente disciplinato dall'art. 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare).
    Il procedimento dovrà caratterizzarsi per particolare celerità, anche nella fase di reclamo contro il provvedimento che dichiara la crisi o l'insolvenza (art. 2, comma 1, lett. d)).
    A tale modello processuale unitario dovranno essere assoggettate tutte le categorie di debitori, "sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici" (art. 2, comm a 1, lett. e )).
  5. Per quanto riguarda l'autorità giudiziaria territorialmente competente il Governo deve procederne all'individuazione ricorrendo alla nozione di "centro degli interessi principali del debitore", definita dall'ordinamento dell'Unione europea;
    Il Governo dovrà dunque applicare l'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015, che definisce il centro degli interessi principali come "il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi". Saranno conseguentemente i giudici competenti per il territorio ove è situato tale centro d'interessi ad essere titolari dell'apertura della procedura d'insolvenza (art. 2, comma 1, lett. f)).
  6. Il Governo dovrà, inoltre:
    - dare priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, considerando la liquidazione giudiziale come extrema ratio (art. 2, comma 1, lett. g);
    - uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale (art. 2, comma 1, lett. h);
    - prevedere che la notificazione degli atti delle procedure concorsuali nei confronti del debitore, professionista o imprenditore, venga effettuata attraverso posta elettronica certificata, attingendo al Registro delle imprese ovvero all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI - PEC) delle imprese e dei professionisti (art. 2, com ma 1, lett. i);
    - ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali (art. 2, comma 1, lett. i);
    - riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi (art., 2, comma 1, lett. m);
    - assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale e ampliarne la competenza (art. 2, comma 1, lett. n);
    - istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione (art.. 2, comma 1, lett. o);
    - armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea e nelle direttive 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 e 2001/ 23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001 (art. 2, comma 1, lett. p).


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Fonte: http://www.tuttocamere.it
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