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Le problematiche della tassazione delle cripto valute

Lunedì 26/03/2018

a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


La controversa natura delle criptovalute comporta delle difficoltà nel definire le modalità di tassazione dei proventi che ne derivano e dei compensi incassati tramite tali strumenti.

L'Agenzia Entrate ha assunto una posizione sulle operazioni di intermediazione nella compravendita di tali valute con la risoluzione 72/E/2016 che richiama a sua volta la sentenza 22 ottobre 2015 della Corte di Giustizia europea, secondo la quale il Bitcoin (la cripto valuta più nota) è un semplice mezzo di pagamento su base volontaria e l'accettazione di tale valuta è un'operazione di cambio di valuta tradizionale contro valuta virtuale. Di conseguenza si tratta di operazioni relative a divise, banconote e monete avente valore liberatorio secondo l'art. 135, par. 1, lettera e) della direttiva 2006/112/CE e, dunque, operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 3 del dpr 633/1972.

Dal punto di vista delle imposte dirette la risoluzione 72/E specifica che i clienti delle società di intermediazione e detentori di Bitcoin non sono soggetti a tassazione se sono persone fisiche e non detengono tale valuta nell'esercizio dell'impresa. Tuttavia, se una criptovaluta venisse assimilata ad una valuta estera l'eventuale plusvalenza da cessione verrebbe tassata ai sensi del comma 1-ter dell'art. 67 del TUIR. Si applicherebbe quindi un'imposta sostitutiva del 26% in tutti i casi in cui la giacenza dei depositi e dei conti correnti complessivamente intrattenuti fosse superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.

Per quanto riguarda l'indicazione nel quadro RW i dubbi, se possibile, aumentano:
  • non è chiaro se e come vadano indicate le criptovalute, considerando che non sono associabili né all'Italia né ad un determinato paese estero;
  • possedere criptovalute vuol dire essere titolare di un deposito di conto corrente in valuta o di un investimento? La natura attribuita a questo possesso è fondamentale per la determinazione dell'IVAFE.


Nel caso in cui fosse considerato un investimento si porrebbe di conseguenza il problema della determinazione del valore (costo di acquisto o valore di mercato?), tenendo conto che nel corso dell'anno scorso il valore di una cripto valuta come Bitcoin è stato oggetto di notevoli oscillazioni.

In ogni caso andrà però certamente indicato in RW ai fini del monitoraggio e dell'eventuale assoggettamento ad IVAFE il conto di appoggio estero utilizzato per negoziarle.

Fonte: https://www.studiomeli.it
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