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Le passività potenziali: valutazione ed iscrizione in bilancio

Mercoledì 16/10/2019, a cura di AteneoWeb S.r.l.


"Un'analisi su un argomento molto dibattuto e che offre degli spunti di riflessione per guidare l'estensore del bilancio verso una più congrua collocazione di quelle che, non essendo considerate passività certe, devono essere, nelle loro differenti gradazioni, richiamate in bilancio mediante l'apposizione in un fondo rischi, piuttosto che in nota integrativa".

Su questa tematica si concentra l'approfondimento "Le passività potenziali: valutazione ed iscrizione in bilancio" realizzato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

In Premessa viene posta l'attenzione sull'art. 2423 - secondo comma - del codice civile che, in tema di "chiarezza"," veridicità" e "correttezza", in alcune circostanze ci pone di fronte alla necessità di valutare determinate poste di bilancio a cui si correla un "rischio" (ad esempio, crediti di difficile esigibilità) o più semplicemente una "garanzia", reale e non, (ad esempio un bene immobile gravato da ipoteca), che potrebbe tramutarsi in rischio concreto (ad esempio, l'escussione dell'immobile).

L'approfondimento, in particolare, si sofferma sulla differenza tra passività "probabile", iscrivibile in un fondo rischi, e passività "possibile" da richiamare in nota integrativa, o passività "remota", che non richiede alcuna informativa di bilancio. Il tutto al fine di stabilire in quale circostanza il rischio, riconducibile anche ad una garanzia, debba essere tradotto in una passività "probabile", "possibile" o "remota".

Fonte: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it
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