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Le note di variazione IVA nelle procedure concorsuali: l'ipotesi di concordato preventivo e gli adempimenti del curatore fallimentare

Lunedì 24/04/2017

a cura di AteneoWeb S.r.l.


In caso di procedure concorsuali la nota di variazione IVA può essere emessa solo quando è definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura.

In particolare, nel concordato preventivo, occorre fare riferimento non solo al decreto di omologazione del concordato che, ai sensi dell'art. 181 della legge fallimentare chiude il concordato, ma anche al momento in cui il debitore adempie gli obblighi assunti nel concordato stesso.
Ne consegue che laddove, in caso di mancato adempimento, ovvero in conseguenza di comportamenti dolosi, venga dichiarato il fallimento del debitore, la rettifica in diminuzione può essere eseguita, solo dopo che il piano di riparto dell'attivo sia divenuto definitivo ovvero, in assenza di un piano, dopo la scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento.

Sempre in tema di note di variazione IVA, il comma 5 dell'art. 26 del DPR 633/1972 prevede che nel caso in cui il cedente/prestatore di beni o di servizi si avvalga della facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione, il cessionario/committente, che ha già contabilizzato l'operazione nel registro IVA degli acquisti, è tenuto a registrare la corrispondente variazione in aumento, salvo il suo diritto alla restituzione di quanto pagato a titolo di rivalsa.

La Legge di Bilancio 2017 all'art. 1, comma 567, lett. d) (Legge n. 232/2016) ha abrogato la norma che escludeva tale obbligo in caso di procedure concorsuali.
In tal caso l'Agenzia Entrate, con la circolare n. 8 del 7 aprile 2017 ha chiarito che gli organi della procedura sono tenuti ad annotare nel registro IVA la corrispondente variazione in aumento, ma che tale adempimento, tuttavia, non determina l'inclusione del relativo credito IVA vantato dall'Amministrazione nel riparto finale, ormai definitivo, ma consente di evidenziare il credito (vantato dall'Amministrazione) eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis.
Per quanto sopra, non sussistendo il debito a carico della procedura, il curatore fallimentare non è tenuto ad ulteriori adempimenti.
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