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Lavoratori "impatriati": modalità per ottenere la proroga del regime fiscale agevolato

Venerdì 05/03/2021, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con il Provvedimento del 3 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate ha disposto le modalità di esercizio dell’opzione, da parte dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, della proroga del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori "impatriati".

In particolare, l'opzione è esercitata mediante il versamento, da effettuarti in un’unica soluzione tramite F24 (senza la possibilità di compensazione): 
  • di un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, o ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni;
  • di un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.


La richiesta scritta per ottenere la proroga deve essere presentata dai lavoratori dipendenti al datore di lavoro entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione e, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Clicca qui per leggere il Provvedimento.
 

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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