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La Cassazione in tema di adozioni specialiGiovedì 01/08/2019, a cura di AteneoWeb S.r.l.
L'adozione in casi particolari, di cui all'art. 44, 1° comma, lett. d), l. 184/83, c.d. «mite», presuppone la constatata impossibilità di diritto, e non solo di fatto, di affidamento preadottivo, posto che, a differenza dell'adozione c.d. legittimante, non presuppone una situazione di abbandono dell'adottando, sicché non rappresenta una extrema ratio, né comporta la recisione dei rapporti del minore con la famiglia d'origine, in quanto risponde, piuttosto, all'esigenza di assicurare il rispetto del preminente interesse del minore, e va disposta al fine di salvaguardare, in concreto, la continuità affettiva ed educativa dei legami in atto dello stesso con i soggetti che se ne prendono cura (nella specie, la Suprema corte ha confermato la decisione di merito che aveva disposto tale forma di adozione nei riguardi di un minore ormai preadolescente, in favore della coppia che ne era affidataria da circa due anni, atteso, da un lato, che i genitori erano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità con provvedimento definitivo, e ne era stata comunque accertata la perdurante inidoneità, e, dall'altro, che il minore aveva instaurato un solido e positivo rapporto con gli adottanti). Fonte: (Corte di Cassazione; sezione I civile; sentenza, 16-04-2018, n. 9373) - Massima a cura de "Il Foro Italiano". Fonte: http://www.foroitaliano.it |
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