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INAIL: obbligo di comunicazione degli infortuni brevi

Mercoledì 08/11/2017

a cura di Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi
L'Inail ha pubblicato la circolare numero 42/2017, con la quale fornisce le indicazioni operative circa l'obbligo di comunicazione in via telematica, a decorrere dal 12 ottobre 2017, degli infortuni con prognosi di almeno un giorno.



A seguito della nuova formulazione, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati a intermediazione a decorrere dal 12 ottobre 2017 avranno l'obbligo di comunicare in via telematica all'Inail, nonché per loro tramite il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro da almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Resta inteso che per gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni permane l'obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell'articolo 53 del decreto numero 1124 del 30 giugno 1965, secondo le indicazioni fornite con le circolari Inail rilasciate al riguardo.

L'obbligo della comunicazione degli inforni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui al richiamato articolo 53 del decreto presidenziale numero 1124.

Al fine di adempiere al nuovo obbligo di legge, l'Inail rende disponibile ai datori di lavoro assicurati all'Istituto e ai datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché ai lavoratori intermediari, il nuovo servizio telematico "Comunicazione di infortunio" quale esclusivo strumento volto ad inviare, per fini statistici informativi, la comunicazione di infortunio occorso ai propri dipendenti nonché ai soggetti, a essi equiparati, secondo le informazioni e le relative istruzioni fornite nel manuale utente pubblicato nel Portale dell'Inail nella sezione "Supporto - Guide e manuali operativi".

Il servizio on line, differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di lavoro anche in base alle modalità di gestione dell'assicurazione, riguarda le seguenti gestioni:


1) gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat);
2) gestione per conto dello Stato;
3) settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione (Pan);
4) gestione agricoltura;
5) datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.


Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l'inserimento on line delle comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere inviare esclusivamente tramite Pec, utilizzando il modello scaricabile sul portale Inail, alla casella di posta elettronica certificata della competente sede locale dell'Inail, individuata rispetto al domicilio dell'infortunato e allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all'adempimento in argomento.

I datori di lavoro con soggetti assicurati all'Inail (gestioni Iaspa, conto Stato, settore navigazione) o i loro intermediari, nel caso in cui la prognosi oggetto di "Comunicazione di Infortunio" si prolunghi oltre i tre giorni, hanno l'obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, la "Denuncia/ comunicazione d'infortunio".

Per semplificare tale adempimento, sarà possibile accedere al menù dell'applicativo "Comunicazione di infortunio" e, accedendo alla funzione "Comunicazione inviate", ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione "Converti in denuncia" in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all'invio della "Denuncia/ comunicazione d'infortunio".

Il mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della comunicazione d'infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, determina l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro. Con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.

Per evitare possibili duplicazioni di sanzioni, si prevede, che l'applicazione della sanzione con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

I datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di Pat (Iaspa), i datori di lavoro di amministrazioni in gestione per conto dello Stato, i datori di lavoro del settore navigazione, titolari di Pan, e loro delegati, potranno accedere con le credenziali già in loro possesso, secondo le consuete modalità previste per l'invio della Denuncia/Comunicazione di Infortunio.

Il nuovo servizio "Comunicazione di infortunio" sarà collocato sul portale Inail all'interno della macrosezione "Denuncia di infortunio e malattia professionale". Il datore di lavoro agricolo e il datore di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private dovranno, invece, utilizzare il ruolo strong di "Utente con credenziali dispositive", attualmente in uso per l'accesso ad altri servizi a disposizione sul portale istituzionale. Le credenziali dispositive si ottengono attraverso: accesso con credenziali Spid, accesso tramite federazione Inps, accesso tramite Carta Nazionale dei Servizi (Cns) o attraverso le credenziali Inail. L'utente con credenziali dispositive, effettuato l'accesso al sito Inail, troverà tra i servizi telematici a disposizione il suddetto l'applicativo "Comunicazione di infortunio".

Tutti gli utenti coinvolti per le indicazioni sull'accesso e le modalità di acquisizione dei profili digitali potranno, comunque, far riferimento alle indicazioni contenute nella sezione del portale "accedi ai servizi on line", sotto la voce "Registrazione".

Gli Intermediari in possesso di delega conferita dal datore di lavoro accedendo al servizio "Comunicazione di infortunio" hanno la possibilità di operare anche per un datore di lavoro del settore agricoltura e per un datore di lavoro non assicurato Inail.
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