Telefono e Fax

Tel: 0688650368 Fax: 06233201556

Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato

Imprenditori agricoli - Ammessa la vendita anche di prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli

Lunedì 14/01/2019, a cura di TuttoCamere.it


Il comma 700 prevede che gli imprenditori agricoli possano effettuare la vendita diretta non solo dei propri prodotti, ma anche di quelli acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli.

Nello specifico, il comma 700 aggiunge il nuovo comma 1-bis all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, relativo alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

L'articolo 4 di tale decreto prevede, al comma 1, che gli imprenditori agricoli, singoli o associati possono vendere direttamente al dettaglio, anche in forma itinerante, con strutture mobile o tramite commercio elettronico, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende (inclusi i prodotti derivati, ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici), osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti che non provengono dalle rispettive aziende sia superiore nell'anno solare precedente a 160.000 euro per gli imprenditori individuali o a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni sul commercio di cui decreto legislativo n. 114 del 1998.

La nuova disposizione introdotta con il comma 1-bis prevede che l'imprenditore agricolo, fermo quanto previsto al comma 1, possa vendere direttamente al dettaglio su tutto il territorio della Repubblica "prodotti agricoli e alimentari appartenenti a uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purchè direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli".

La stessa disposizione prevede che "il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli".

Dunque, i prodotti non devono appartenere alla stessa categoria merceologica dei prodotti propri e l'attività di vendita non deve essere prevalente rispetto a quella dei prodotti propri.

Il comma 701 dispone che per le finalità di cui al comma precedente le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere specifiche campagne per valorizzare le produzioni agroalimentari locali, prevedendo, a tal fine, un limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019.

Rimanendo nel settore agricolo, il comma 705 equipara il trattamento fiscale dei familiari che coadiuvano il coltivatore diretto, a specifiche condizioni, a quello dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio detti familiari partecipano attivamente.

Nel dettaglio, il comma 705 dispone che "I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente".

Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.
Per un approfondimento dell'argomento relativo alla vendita diretta di prodotti agricoli clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
Notizie
Ieri
Con Sentenza n. 9645 del 10 aprile 2024 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha chiarito che l’autorizzazione...
 
Ieri
Con Avviso del 23 aprile l'Agenzia delle dogane e dei monopoli informa che dal prossimo 1° maggio...
 
Ieri
Sul stio internet del Dipartimento per lo Sport, a seguito delle necessarie verifiche con l’Agenzia...
 
Ieri
Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni...
 
Ieri
A partire dalle ore 12:00 del 6 maggio sarà possibile inoltrare le domande di partecipazione al...
 
Lunedì 29/04
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le schede per la scelta dell’8 per mille dell’Irpef,...
 
Lunedì 29/04
Con Provvedimento datato 22 aprile l'Agenzia delle Entrate individua i livelli di affidabilità...
 
Lunedì 29/04
Si possono portare in detrazione le spese effettuate per cure termali.Questo tipo di spese, infatti,...
 
Lunedì 29/04
Fino alla fine del 2024, la prescrizione dei contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione...
 
altre notizie »
 

Studio Dott.ssa Marisa Cecoli

Via Marcello Soleri 16, sc.A, int.5 - 00139 Roma (RM)

Tel: 0688650368 - Fax: 06233201556

Email: info@studiocecoli.it

P.IVA: 06335641004