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Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
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Impiego di sistema di videosorveglianza e strumenti di controllo dell'attività dei lavoratori

Mercoledì 15/03/2017

a cura di Studio Valter Franco
L'articolo quattro della legge 20 maggio 1970 numero 300 nota come statuto dei lavoratori è stato modificato dal decreto legislativo numero 151 del 14 settembre 2015 ed in ultimo dal decreto legislativo 24 settembre 2016 numero 185.



Indipendentemente dalle modifiche intercorse il comma uno il detto articolo prevede che gli impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Prima dell'installazione l'azienda deve stipulare un accordo con la rappresentanza sindacale e in assenza di questa deve ottenere il preventivo assenso dell'ispettorato del lavoro.

Il comma tre di tale articolo prevede che le informazioni raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data adeguata informazione al lavoratore delle modalità di uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nel rispetto di quanto disposto dal Dlgs. 196-2003.

Si sottolinea che dallo strumento vi sia anche solo la possibilità di controllo a distanza e la necessità che l'accordo con la rappresentanza sindacale o il nulla osta dell'ispettorato del lavoro siano ottenuti prima dell'installazione dell'impianto.

Con sentenza della Cassazione Penale sezione terza del 7 aprile 2016 numero 45198 due amministratori di un night-club venivano condannati al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda di euro 1.500 per aver installato un sistema di video sorveglianza, più che altro di una sola telecamera (mentre il funzionario dell'ispettorato del lavoro ha riferito di più telecamere collegate ad un monitor posto in un locale attiguo alla pubblica sala del night-club ) della quale non era stata accertata la funzionalità e con funzione difensiva, essendo prossima alla cassa e finalizzata a prevenire comportamenti illeciti dei dipendenti, e non a raccogliere notizie sull'attività lavorativa dei dipendenti stessi.

La corte sostiene che il reato è di pericolo (precedenti conformi: sezione III della Corte di Cassazione, Penale, sentenza del 12 novembre 2013 n. 433) e che per la sua integrazione è sufficiente la mera predisposizione di apparecchiature idonee a controllare a distanza l'attività dei lavoratori e che in quanto per la punibilità non è richiesta la messa in funzione o il concreto utilizzo delle stesse, essendo sufficiente la sola installazione dell'impianto.

Rammentiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 è stato pubblicato il Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 nonché il modello di cartello-informativa minima.

Rammentiamo ancora che con sentenza della Cassazione Civile sez. 2 n. 13663 del 19/04/2016 pubblicata il 05 luglio 2016 si conferma che l'immagine di una persona costituisce dato personale(1) e che l'installazione di un impianto di videosorveglianza all'interno di un esercizio commerciale costituisce trattamento di dati personali, cosicché si rende obbligatorio fornire l'informativa a coloro che fanno ingresso nel locale e, ai sensi dell'articolo 13 del Codice, l'interessato deve essere PREVIAMENTE informato: consulta altra notizia attraverso questo link.


L'informativa, resa tramite l'apposito cartello, va quindi affissa fuori dal raggio di azione delle telecamere e prima che il soggetto acceda all'area videosorvegliata.
Vedi anche i nostri precedenti interventi sui sistemi di videosorveglianza:

Il comma due dell'articolo quattro della legge 300-1970, prevede che le disposizioni circa gli strumenti di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori non si applicano agli strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi delle presenze; anche per questi strumenti il comma tre prevede che al lavoratore sia data adeguata informazione sulle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli nel rispetto di quanto disposto dal Dlgs. 196-2003. Con sentenza della cassazione civile sezione prima numero 18.302 del 19 settembre 1016 veniva censurato il comportamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che utilizzava un sistema di controllo attraverso il quale:
  • veniva rilevato anche il solo tentativo di accesso ad un sito Web non inerente l'attività del poligrafico
  • sul server aziendale venivano conservati per prolungato periodo di tempo i messaggi di posta elettronica inviati ricevuti dei dipendenti, consentendone la visualizzazione integrale agli amministratori di sistema senza che fosse stata resa alcuna specifica informativa ai dipendenti
  • veniva controllato il traffico telefonico mediante il sistema Voip che consentiva la registrazione e conservazione dei dati di traffico e anche in questo caso senza che fosse stata resa alcuna specifica informativa ai dipendenti


Note:
(1). cfr. Corte di Cassazione sez. II-2 settembre 2015 n. 17440 (l'immagine costituisce dato personale essnedo dato immediatamente idoneo a identificare una persona a prescindere dalla sua notorietà)

Fonte: http://www.studiofranco.eu
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