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Immigrazione: pubblicato il D.L. 113/2018 - Previste duo nuove tipologie di permesso di soggiorno

Giovedì 18/10/2018, a cura di TuttoCamere.it


E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018, il Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata".

All'articolo 1, comma 1, con l'aggiunta di due nuovi articoli (20-bis e 42-bis) al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vengono previsti, alle lettere h) e q) due nuove tipologie di permesso di soggiorno: - il permesso di soggiorno per calamità (art. 20-bis);

- il permesso di soggiorno per particolari atti di valore civile (art. 42-bis).

Il "permesso di soggiorno per calamità" viene rilasciato dal Questore nel caso in cui il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza.

In questo caso, il permesso di soggiorno ha la durata di sei mesi, è solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il "permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile", il cui rilascio viene autorizzato dal Ministro dell'interno, su proposta del Prefetto competente, viene rilasciato dal Questore allo straniero che abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13 (recante "Norme per la concessione di ricompense al valore civile"), "salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis".

Secondo quanto disposto da citato articolo 3,della legge n. 13/1958, le ricompense al valor civile sono concesse a coloro che compiono "atti di eccezionale coraggio" "scientemente esponendo la propria vita a manifesto pericolo":

- per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo;
- per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato;
- per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge;
- per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori;
- per progresso della scienza od in genere per bene dell'umanità;
- per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.

Questo permesso di soggiorno - della durata di due anni e rinnovabile - consente l'accesso allo studio nonchè di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato


Per scaricare il testo del D.L. n. 113/2018 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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