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Il nuovo regime di tassazione forfetaria per gli stranieri abbienti

Mercoledì 14/02/2018

a cura di Meli e Associati
La legge di Bilancio 2017 (più precisamente l'art. 1 comma 152 della legge n. 232/2016) ha introdotto un regime speciale per le persone fisiche che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia e che non siano state residenti nel territorio dello Stato per almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

Il regime agevolato prevede il pagamento di un'imposta fissa di 100.000 euro a prescindere dal valore del reddito conseguito, sostitutiva di IRPEF e addizionali comunali e regionali IRPEF.

È possibile l'estensione dell'agevolazione anche ai familiari, i quali saranno tenuti a pagare un importo fisso di 25.000 euro.

L'Agenzia Entrate ha già stabilito con proprio provvedimento n. 47060 del 8/3/2017 le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione per il versamento dell'imposta sostitutiva.

L'opzione si esercita con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo. I termini di esercizio dell'opzione, dunque, sono tra il 1° maggio e il 30 giugno ovvero, in via telematica, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

È comunque necessario presentare preventivamente un'istanza di interpello per ottenere un parere dall'Agenzia Entrate circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al regime. Le istruzioni per la presentazione di tale istanza sono indicati nel provvedimento dell'Agenzia che contiene anche un modello di checklist che deve essere compilato integralmente e allegato all'istanza, insieme ad eventuali documenti di supporto.

L'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un'ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell'opzione o di decadenza dal regime.

Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all'estero cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione.

Altri benefici del regime sono l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione annuale degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria, oltre che dall'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE) e dall'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE).

A lato delle agevolazioni previste da questo regime ci sono i vantaggi legati alle imposte di successione e donazione: sono esenti da tali tributi i trasferimenti mortis causa e le donazioni aventi ad oggetto beni e diritti esistenti al di fuori dell'Italia (rimangono quindi tassabili solo i trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia).

I vantaggi del regime in sintesi
Imposta sostitutiva fissa di 100.000 euro a prescindere dal reddito (25.000 euro per i familiari ai quali è possibile estendere l'opzione)
Esenzione dall'obbligo di dichiarare gli investimenti all'estero
Esenzione dalle imposte IVIE e IVAFE
Esenzione dalle imposte di successione e donazione per i beni non situati in Italia



The new Flat Tax regime for wealthy foreigners.

The 2017 Italian Budget Law (art. 1 subsection 152 Law n. 232/2016) introduced a special regime for people who transfer their tax residence in Italy and have not been resident in Italy for at least nine of the ten years preceding the beginning of the option. This regime consists in the payment of a flat tax in the amount of 100,000 euros regardless the value of the income earned; this tax substitutes the ordinary and progressive income tax. The option can also be extended to family members, who will be required to pay a fixed amount of 25,000 euros.

The italian tax authority (named "Agenzia delle Entrate") has already established with its provision n. 47060 of 8/3/2017 the procedures for the exercise, modification or revocation of the option for the payment of the flat tax.

The option is exercised when submitting the tax return form related to the tax period in which the tax residence has been transferred in Italy or the next one. The terms of exercise of the option, therefore, are between May 1 and June 30 or, if the tax form is submitted online, before September 30th of the year following the year in which the tax period is closed.

However, an application to the Italian tax authority must be submitted in order to obtain a positive opinion regarding the compliance with requirements for the access to the regime. The instructions for submitting this application are specified in the provision n. 47060 of 8/3/2017 of the Italian tax authority. The latter also contains a checklist that must be completely filled and attached to the application, together with any useful supporting documents.

The option is tacitly renewed from year to year, unless there are causes of revocation of the option.

In any case, this flat tax regime can be applied for a maximum period of fifteen years.

Other benefits of the regime are the exemption from the duty to indicate in the tax form any foreign investment (real estate or financial asset), as well as the exemption from the tax on real estate located abroad (IVIE) and from the tax on financial assets held abroad (IVAFE).

Besides, there are the advantages related to inheritance tax and donation tax. They consist of the exemption from these taxes when the assets and rights transferred by inheritance or donation are located outside Italy. Only transfers of assets and rights existing in Italy remain taxable.
The advantages in summary
Substitute tax of 100.000 euros regardless the value of the income earned (25.000 euros for relatives to which this tax regime can be extended)
Exemption from the duty to declare investments located abroad
Exemption from taxes on real estate and financial assets held outside Italy
Exemption from inheritance tax and donation tax on assets and rights located outside Italy


For further information please contact us at p.barbieri@studiomeli.it

Fonte: https://www.melieassociati.it
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