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Il lavoratore può rifiutare l'esecuzione della prestazione se ritenuta incompatibile con il proprio stato di salute?

Lunedì 01/10/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.


"Il lavoratore adibito a mansioni che ritenga incompatibili con il proprio stato di salute può chiedere la destinazione a compiti più adeguati ma non, senza avallo giudiziario, rifiutare l'esecuzione della prestazione, potendo invocare l'art. 1460 cod.civ. solo se l'inadempimento del datore di lavoro sia totale ovvero sia talmente grave da pregiudicare irrimediabilmente le esigenze vitali del lavoratore".

Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 22677 del 25 settembre 2018, con la quale ha rigettato il ricorso proposto da una lavoratrice avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello territoriale aveva chiesto la legittimità del licenziamento per essersi rifiutata di eseguire le mansioni assegnate in quanto ritenute "incompatibili" con il proprio stato di salute.

Fonte: http://www.cortedicassazione.it
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