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Il coniuge divorziato conserva il diritto alla quota di TFR anche con assegno assistenziale

Mercoledì 24/12/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con l’ordinanza n. 32910, depositata il 17 dicembre 2025, la Corte di Cassazione (Sezione Prima civile) ha chiarito che il diritto del coniuge divorziato a una quota del TFR dell’ex coniuge, previsto dall’art. 12-bis della legge n. 898 del 1970, non può essere escluso nel caso in cui l’assegno divorzile sia stato riconosciuto con funzione eminentemente assistenziale, e non compensativo-perequativa.

Secondo la Corte, la lettera della disposizione subordina la spettanza della quota di TFR alla sola titolarità dell’assegno divorzile, senza distinguere in base alla funzione concretamente attribuita allo stesso. Pertanto, non può introdursi in via interpretativa una distinzione fondata sulla natura dell’assegno, distinzione che risulterebbe, peraltro, in contrasto con la ratio della disposizione.
La finalità dell’art. 12-bis l. n. 898/1970 è infatti quella di garantire, in una prospettiva di solidarietà post-coniugale, la partecipazione del coniuge economicamente più debole a un’entità patrimoniale maturata anche durante il matrimonio, seppur percepita in un momento successivo.

Fonte: https://www.cortedicassazione.it
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