Telefono e Fax

Tel: 0688650368 Fax: 06233201556

Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato

Gasolio autotrasportatori: riduzione accise I trimestre 2019

Mercoledì 03/04/2019

a cura di Studio Valter Franco


Con nota 33989 del 25 marzo 2019 l'Agenzia delle Dogane ha diramato le istruzioni, il modello ed il software per richiedere il rimborso delle accise sui consumi relativi al I trimestre 2019.

L'articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all'articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000 prevedendo che la dichiarazione per fruire del beneficio debba essere presentata entro il termine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, pertanto la dichiarazione del I trimestre 2019 dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019.

Secondo quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 ( Legge di Stabilità 2016) a decorrere dal 2016 il beneficio non spetta per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore (per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro): ciò viene richiamato al paragrafo IV della nota. Nel frontespizio della dichiarazione, inoltre, è stata inserita la dicitura "dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 2 o inferiore".
La riduzione delle accise relativa al I trimestre 2019 ammonta ad euro 214,18 per mille litri di prodotto per i consumi dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019.

Si rammenta che:
  • nel settore dell'autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate di categoria superiore ad euro 2;

  • gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante NON con la scheda carburante ma unicamente con la fattura d'acquisto, che dovrà essere emessa in formato elettronico pena la fruizione del beneficio; con la nota 64837/RU del 7 giugno 2018 l'Agenzia delle Dogane ha confermato l'obbligatorietà, per beneficiare dell'agevolazione, dell'indicazione della targa del veicolo rifornito nella fattura elettronica emessa dall'impianto di rifornimento di carburanti;

  • la dichiarazione per ottenere i benefici dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019; la dichiarazione può essere presentata in via telematica per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale - E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest'ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa;

  • il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740;

  • la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell'Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell'Ufficio - in caso di trasmissione per posta si suggerisce di effettuare l'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno in modo da conoscere la data di ricevimento da parte dell'Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000);

  • il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadrà il 31 dicembre 2020 (entro l'anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall'articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non sia stato utilizzato entro il predetto termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2021;

  • il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000).


In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è utile richiamare il contenuto della nota dell' Agenzia delle Dogane R.U. 62488 del 31 maggio 2012, paragrafo A, nella quale si ha modo di leggere che "La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell'art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all'art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento.

In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento.

In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l'utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell'Ufficio delle Dogane.

Alla luce del mutato quadro giuridico, quanto al presupposto per il riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l'esercente l'attività di trasporto ha l'onere di presentare comunque l'apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.
Notizie
Oggi
Il Ddl in materia di intelligenza artificiale recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri individua...
 
Oggi
Con Risposta n. 98 del 23 aprile l'Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di trasporto di...
 
Oggi
Emanato il Decreto 24 aprile 2024 del MEF (Dipartimento delle Finanze) con il quale sono approvati i...
 
Oggi
Con Messaggio n. 1643 del 29 aprile l'Inps comunica di aver aggiornato, con nuove funzionalità,...
 
Oggi
Con il Decreto ministeriale n. 50 del 28 marzo è stata istituita, presso l'Ispettorato nazionale...
 
Oggi
Con sentenza n. 36 del 25 febbraio il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito quali sono i criteri per...
 
Martedì 30/04
Con Sentenza n. 9645 del 10 aprile 2024 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha chiarito che l’autorizzazione...
 
Martedì 30/04
Con Avviso del 23 aprile l'Agenzia delle dogane e dei monopoli informa che dal prossimo 1° maggio...
 
Martedì 30/04
Sul stio internet del Dipartimento per lo Sport, a seguito delle necessarie verifiche con l’Agenzia...
 
Martedì 30/04
Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni...
 
Martedì 30/04
A partire dalle ore 12:00 del 6 maggio sarà possibile inoltrare le domande di partecipazione al...
 
Lunedì 29/04
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le schede per la scelta dell’8 per mille dell’Irpef,...
 
Lunedì 29/04
Con Provvedimento datato 22 aprile l'Agenzia delle Entrate individua i livelli di affidabilità...
 
Lunedì 29/04
Si possono portare in detrazione le spese effettuate per cure termali.Questo tipo di spese, infatti,...
 
Lunedì 29/04
Fino alla fine del 2024, la prescrizione dei contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione...
 
Lunedì 29/04
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile è stata pubblicata la Legge che istituisce l'ordine...
 
altre notizie »
 

Studio Dott.ssa Marisa Cecoli

Via Marcello Soleri 16, sc.A, int.5 - 00139 Roma (RM)

Tel: 0688650368 - Fax: 06233201556

Email: info@studiocecoli.it

P.IVA: 06335641004