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Fondi di integrazione salariale

Giovedì 20/10/2016

a cura di Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi
Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 148, INPS Circolare 9 settembre 2016 n. 176.



L'art. 26, c. 7, del D.lgs 148/2015 sancisce l'obbligatorietà dell'istituzione dei Fondi di solidarietà per tutti i datori di lavoro esclusi dall'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria e che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere compresi anche gli apprendisti con esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo.

Possono accedere alle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale a decorrere:
  • dal 1 gennaio 2016 le imprese che risultavano già iscritte al Fondo residuale per eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa intervenuti dal 1 gennaio 2016;
  • dal 14 aprile 2016 (data di entrata in vigore del decreto interministeriale) i datori di lavoro con più di 15 dipendenti non iscritti al Fondo residuale in quanto non organizzati in forma di impresa per eventi intervenuti dal 30 marzo 2016;
  • dal 1 luglio 2016: i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 sino a 15 dipendenti per eventi intervenuti dalla medesima data.


Nell'eventualità in cui settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali siano già coperte dal Fondo di integrazione salariale, i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale, ma i contributi già versati o dovuti restano acquisiti al Fondo di integrazione salariale.

Non rientrano, ad oggi, nel campo di applicazione del Fondo:


a) i settori nell'ambito dei quali sono già stati istituiti Fondi di solidarietà per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 26, c. 1, del D.lgs n. 148/2015;
b) i settori per i quali sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali alternativi (settore dell'artigianato e settore della somministrazione del lavoro)
c) le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.


Al fine di poter beneficiare delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale, è richiesto che i suddetti lavoratori abbiano un'anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la domanda.

Il datore di lavoro che intende accedere alle prestazioni garantite dal FIS deve provvedere al censimento dell'Unità Produttiva interessata alla richiesta di prestazione in anagrafica soggetto contribuente. Tale informazione è da inserire obbligatoriamente nella domanda di prestazione e nel Flusso Uniemens.

Il FIS garantisce un assegno di solidarietà e un assegno ordinario. L'assegno di solidarietà è una prestazione a sostegno del reddito garantita ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario. L'assegno di solidarietà può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile.

La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stipulato.

Per l'ammissione all'assegno di solidarietà i datori di lavoro devono presentare domanda esclusivamente in via telematica alla struttura territoriale INPS competente per unità produttiva entro 7 giorni dalla data dell'accordo sindacale e la riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio entro il 30° giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L'assegno ordinario è una prestazione a sostegno del reddito che il Fondo garantisce ai dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro, posti in sospensione o riduzione di attività.

Ciascun intervento per riduzione o sospensione dell'attività è corrisposto fino ad un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.

La domanda di accesso all'assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all'unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

L'importo dell'assegno di solidarietà e dell'assegno ordinario sono calcolati in misura pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Per ciascuna unità produttiva i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di solidarietà non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile; è prevista un'eccezione a tale limite: ai fini della durata massima complessiva, la durata dell'assegno di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel biennio mobile, viene computato nella misura della metà. Oltre tale limite la durata dei trattamenti viene computata per intero.

Gli interventi ed i trattamenti garantiti dal Fondo di integrazione salariale, sono definiti con provvedimento del direttore di sede (o del dirigente delegato), con riferimento alla struttura territoriale INPS competente in relazione all'unità produttiva.
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