Telefono e Fax

Tel: 0688650368 Fax: 06233201556

Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato

Fatturazione immediata e differita: le regole

Mercoledì 13/01/2021

a cura di Meli e Associati


Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono essere documentate attraverso l’emissione della fattura immediata o della fattura differita riepilogativa di più operazioni.

La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

La fattura immediata deve essere trasmessa al Sdi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

L’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, per le operazioni nazionali, corrisponde:
  • alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili,
  • alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili,
  • al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.


Se anteriormente a questi eventi viene emessa fattura o venga pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lett. b), D.P.R. 633/1972.

Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del ddt, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell’operazione.

Ad esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, possono essere raggruppate in un’unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione Iva del mese di luglio.
Notizie
Oggi
Su Trascriviamo.it è possibile richiedere il servizio di trascrizione dei decreti di trasferimento...
 
Oggi
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il decreto direttoriale riguardante la compensazione dei crediti di imposta per...
 
Oggi
L’articolo 3 del Dl n. 209/2023, attuativo della delega fiscale, ha modificato la disciplina CFC...
 
Oggi
Approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle FInanze le modifiche ai 175 indici sintetici...
 
Oggi
Tra le misure previste dal c.d. "Decreto Coesione", approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta...
 
Oggi
Con Messaggio n. 1643 del 29 aprile l'Inps comunica che sono disponibili ulteriori funzionalità...
 
Oggi
Il Ddl in materia di intelligenza artificiale, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, individua...
 
Venerdì 03/05
Nella Relazione annuale del Tavolo per la Finanza Sostenibile, che rendiconta le attività svolte...
 
altre notizie »
 

Studio Dott.ssa Marisa Cecoli

Via Marcello Soleri 16, sc.A, int.5 - 00139 Roma (RM)

Tel: 0688650368 - Fax: 06233201556

Email: info@studiocecoli.it

P.IVA: 06335641004