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Edilizia - Pubblicato il decreto che approva il glossario unico contenente l'elenco degli interventi realizzabili in regime di attività libera

Giovedì 19/04/2018, a cura di TuttoCamere.it


E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, il Decreto 2 marzo 2018, recante "Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222".

L'adozione del Glossario è stata prevista dall'art 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (recante "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (c.d. "Decreto SCIA 2"), per garantire l'omogeneità del regime giuridico applicato e una terminologia univoca e uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il Glossario contiene una tabella che individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, ovviamente nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

Il Glossario, che avrà validità nazionale, non richiede un recepimento da parte delle Regioni o dei Comuni, e pertanto è operativo con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La tabella, nello specifico, riporta:
  1. il regime giuridico dell'attività edilizia libera ex art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del D.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del D.Lgs. n. 128/2006;
  2. l' elenco delle categorie di intervento che il D.P.R. n. 380/2001 ascrive all'edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016;
  3. l' elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall'art. 1, comma 2 del D.Llgs. n. 222/2016;
  4. l' elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento , individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.


Le categorie di intervento che rientrano nell'edilizia libera riguardano: la manutenzione ordinaria, le pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'attività di ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra, le serre mobili stagionali, la pavimentazione di aree pertinenziali, i pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici, le aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza, i manufatti leggeri in strutture ricettive, le opere contingenti temporanee.

Nei prossimi mesi si procederà al completamento del Glossario unico, che comprenderà anche le opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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