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Durc online - I chiarimenti dell'INPS e del Comitato gestori ambientali

Lunedì 29/01/2018, a cura di TuttoCamere.it


Con la Circolare dell'8 gennaio 2018, Prot. 0031/ALBO/PRES, il Comitato nazionale gestori ambientali riporta le risposte fornite dall'INPS relativamente all'utilizzo del servizio DURC online, laddove il sistema risponda con la dicitura "verifica in corso".

L'INPS chiarisce che il servizio, operativo dal 1° luglio 2015, consente di compiere l'interrogazione in modalità telematica indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare e di ottenere una risposta in tempo reale in ordine alla regolarità contributiva.

Se il sistema evidenzia esposizioni debitorie per contributi e/o sanzioni civili e non restituisce in automatico un esito positivo, trasmette all'interessato l'invitò a regolarizzare - come disposto dall'art. 4, comma 1 del D.M. 30 gennaio 2015 - con l'indicazione analitica delle cause che hanno determinato la situazione di irregolarità. In tal caso l'interessato è tenuto a regolarizzare, provvedendo al versamento delle somme indicate o alla sistemazione delle omissioni contestate, entro un termine di non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invio stesso.

Il sistema riporta pertanto l'informazione dell'apertura di una fase istruttoria con la dicitura "verifica in corso".

Resta fermo, precisa l'INPS, che l'intero procedimento di definizione del documento deve concludersi entro 30 giorni dalla prima richiesta di verifica della regolarità contributiva.

Per quanto sopra, il Comitato ritiene che, nei casi in cui, a seguito di interrogazione, il sistema, dopo trenta giorni dalla prima richiesta non riporti un esito positivo, le Sezioni regionali dovranno provvedere al diniego dell'iscrizione per la mancanza del requisito di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), del D.M. n. 120/2014.

In caso di impresa iscritta, le Sezioni regionali dovranno provvedere ad aprire il procedimento disciplinare di cancellazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del medesimo Regolamento.

Per scaricare il testo della circolare n. 31/2018 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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