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"DURC online" e "DURC interno" - Da settembre allineati i sistemi di verifica

Lunedì 11/09/2017, a cura di TuttoCamere.it


Dal 1° settembre 2017 la verifica della regolarità contributiva per il riconoscimento di agevolazioni e di sgravi contributivi INPS, il "DURC interno", si allinea a quella richiesta con il sistema "DURC on line".

Lo ha comunicato l'INPS con il messaggio n. 3220 del 3 agosto 2017.

L'INPS ha così risolto i "controsensi" del vecchio sistema "duale" di verifica, fornendo indicazioni operative sulla procedura da seguire.
A partire dal giorno 6 luglio 2016, è stata avviata un'attività di interrogazione del sistema "DURC on line" sia pur limitata, in quella prima fase, ai "DURC on line" già presenti ed in corso di validità.

Con il presente messaggio l'INPS comunica che, dal 1° settembre 2017, stata avviata la nuova fase di verifica delle condizioni di regolarità per la fruizione dei benefici normativi e contributivi.
Il sistema, che immetterà autonomamente nel portale "DURC on line" le istanze di verifica al pari di qualunque altro soggetto abilitato, sarà attivato per tutte le denunce Uniemens per le quali risultino in stato EMESSO note di rettifica con causale "addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed in relazione alle quali non sia mai stato notificato il preavviso di DURC interno negativo. Sparisce, così, il sistema di controllo basato sulle regole del "DURC interno" e le modalità di verifica della regolarità diventano esclusivamente quelle previste per il "DURC on line".

Ricordiamo che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento con il quale, in modalità telematica ein tempo reale,indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili.

Sono abilitati a effettuare la verifica di regolarità:
  • le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti;
  • la Società Organismi Attestazione (SOA), di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare e attestare l'esistenza, per chi esegue lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, compresa la regolarità contributiva;
  • le Amministrazioni Pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'articolo 90, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  • le Amministrazioni Pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
  • le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati utilizzando la Piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.


Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 3220/2017 clicca qui.
Per scaricare il testo della circolare INPS n. 126/2015 clicca qui.
Per accedere alla sezione dedicata del sito dell'INPS clicca qui.

Fonte: http://www.tuttocamere.it
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