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Direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione - Pubblicate le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni in vigore dal 30 maggio

Venerdì 08/06/2018, a cura di TuttoCamere.it


E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2018, il decreto del Ministero delle infrastrutture, del 7 marzo 2018, n. 49, recante "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»".

Il provvedimento si compone di 28 articoli suddivisi in 4 Titoli:

- Titolo I - Disposizioni generali (art. 1)
- Titolo II - Il direttore dei lavori (artt. 2-15)
- Titolo III - Il direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture (artt. 16-26)
- Titolo IV - Disposizioni finali (artt. 27-28)

Il decreto, in vigore il 30 maggio 2018, è stato emanato su proposta dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e dà attuazione a quanto disposto dall'art. 111 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (c.d. "nuovo Codice dei contratti"). Tale articolo prevede, infatti, che l'ANAC formuli una proposta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'adozione, sotto forma di decreto ministeriale, di linee guida che individuino le modalità e la tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei lavori effettua la propria attività, ossia il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, finalizzato a garantire che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.

Lo stesso articolo 111, al comma 2, prevede che il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Il Titolo III del decreto in commento riguarda le attività del direttore dell'esecuzione: i rapporti con il Responsabile unico del procedimento (RUP), gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo, l'attività di controllo, l'avvio dell'esecuzione del contratto, la verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore, contestazioni e riserve, variazioni e varianti contrattuali, la sospensione dell'esecuzione, la gestione dei sinistri.

Il decreto in questione definisce inoltre:

- le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale e la relativa tempistica; - i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità;

- le modalità di nomina, i casi di incompatibilità e le specifiche funzioni del direttore dell'esecuzione;

- i criteri in base ai quali, nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il Titolo IV provvede all'abrogazione gli articoli da 178 a 210 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Per scaricare il testo del decreto n. 49/2018 clicca qui.
Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 50/2018 clicca qui.
Per scaricare il testo del decreto legislativo n. 207/2010 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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