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Decreto liquidità: le garanzie SACE sui finanziamenti alle impreseMartedì 23/06/2020
a cura di Meli e Associati
(DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 art 1, modificato con LEGGE 5 giugno 2020, n. 40).
GARANZIE CONCESSE DA SACE S.P.A. Con il decreto liquidità è stato potenziato il quadro di strumenti di sostegno alle imprese per fronteggiare le difficoltà correlate all'emergenza sanitaria Covid - 19. Le garanzie sono erogate a società che operano sul territorio nazionale, che non controllano né sono controllate da società residenti in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali Le garanzie sono rilasciate entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi. IMPEGNI RICHIESTI AI BENEFICIARI Prima di approfondire le condizioni relativi agli importi garantiti dal decreto liquidità, affrontiamo gli aspetti di cui si deve fare carico l'impresa beneficiaria (nel decreto sono indicati come "impegni"):
Relativamente al punto "a" il decreto è chiaro nel rappresentare la richiesta di non distribuire i dividendi o riacquistare azioni alla quale le imprese beneficiarie devono attenersi. Tale punto tuttavia è rappresentato come un impegno e non sembra essere quindi una condizione ostativa al rilascio della garanzia SACE. Non sono inoltre specificate eventuali condizioni di revoca delle garanzie concesse in caso di mancato rispetto di tale impegno, e quindi tale punto attualmente sembra configurarsi più come un'indicazione fornita dal legislatore che come una condizione. In merito al punto "b", a differenza del punto precedente, il decreto non esplicita in modo chiaro le specifiche di attuazione o le condizioni imposte. Analogamente al punto precedente, anche il punto b viene rappresentato come un impegno, senza indicazione di eventuali conseguenze in caso di mancato rispetto, con il rischio di rimanere soggetto ad interpretazioni. È importante segnalare che attualmente l'effettiva sottoscrizione di un accordo sindacale non è posta come condizione ostativa all'ottenimento della garanzia. Nella gestione dei livelli occupazionali, oltre ai vincoli imposti dal Decreto rilancio ed il divieto di licenziamento per giustificato motivo, fino al 17 agosto sarà quindi sufficiente dimostrare di aver instaurato un dialogo con le rappresentanze sindacali volto a condividere le finalità e gli impieghi previsti per il prestito, al fine di dimostrare l'utilizzo delle somme ottenute orientato al mantenimento dei livelli occupazionali. CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA SACE Il decreto specifica due condizioni:
IMPORTO DEL PRESTITO ASSISTITO DA GARANZIA Per calcolare l'importo del finanziamento su cui applicare le percentuali di garanzia SACE è necessario considerare un ammontare non superiore ai seguenti elementi:
Per le imprese in attività dal 31 dicembre 2018, i costi del personale sono quelli previsti per i primi due anni di attività. PERCENTUALE DI GARANZIA SACE SUI PRESTITI La garanzia SACE si applica sull'importo del finanziamento in misura fissa in base alle dimensioni aziendali:
si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo COMMISSIONI ANNUALI DOVUTE DALLE IMPRESE:
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