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Dal 1 gennaio 2018 assunzione obbligatoria di un disabile per datori di lavoro con più di quindici dipendenti

Venerdì 19/01/2018, a cura di TuttoCamere.it


L'art. 3, comma 1, Legge n. 68 del 12 marzo 1999 (recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili") prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle c.d. categorie protette nella seguente misura:
  • sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
  • due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.


Il comma 2 del medesimo articolo prevedeva, inoltre, che per i datori di lavoro privati che occupavano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applicava solo in caso di nuove assunzioni.
Tuttavia, tale comma è stato abrogato dal D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015, ma grazie al D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, l'entrata in vigore dell'abrogazione è stata prorogata all'1 gennaio 2018.

Stante quanto sopra, a partire dall'1° gennaio 2018, l'obbligo per i datori di lavoro di assumere i disabili scatterà al raggiungimento dei 15 dipendenti, non già a seguito dell'assunzione del 16° dipendente. Inoltre, coloro che al momento hanno già in forza 15 dipendenti dovranno provvedere ad assumere 1 disabile entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'abrogazione.

Per scaricare il testo della legge n. 68/1999 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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