Telefono e Fax

Tel: 0688650368 Fax: 06233201556

Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato

Cumulabilità tra reddito di lavoro autonomo in agricoltura e Naspi

Mercoledì 10/10/2018

a cura di Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi
INPS, Messaggio 21 settembre 2018 n. 3460.

L'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, così come modificato dall'articolo 34, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, stabilisce la compatibilità dell'indennità di disoccupazione NASpI con lo svolgimento di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui redditi.

Con la circolare n. 194 del 27/11/2015 l'Istituto ha precisato che tale reddito rimane fissato, per quanto riguarda il lavoro autonomo, nei limiti già individuati pari a 4.800 euro annui.

Per quanto riguarda il reddito derivante dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo in agricoltura, con la risoluzione n. 77/2005 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che "gli imprenditori agricoli individuali continuano ad essere assoggettati al regime di cui all'articolo 32 del TUIR, che consente di applicare le stime catastali ai fini della determinazione del reddito, dominicale e agrario, derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, purché rispettino i limiti previsti dallo stesso articolo 32.
Ne consegue che i terreni utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, nei limiti imposti dal citato articolo 32, concorrono alla formazione del reddito sulla base delle risultanze catastali."

Pertanto, ai fini delle verifiche reddituali da parte delle Strutture territoriali per la cumulabilità in oggetto, sempre nel rispetto del limite annuo di 4.800 euro, il reddito derivante da attività lavorativa autonoma agricola va individuato nel reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR, se sono rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del terreno ivi stabiliti, ovvero nel reddito di impresa, se sono superati i predetti limiti.
Notizie
Oggi
Il Ddl in materia di intelligenza artificiale recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri individua...
 
Oggi
Con Risposta n. 98 del 23 aprile l'Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di trasporto di...
 
Oggi
Emanato il Decreto 24 aprile 2024 del MEF (Dipartimento delle Finanze) con il quale sono approvati i...
 
Oggi
Con Messaggio n. 1643 del 29 aprile l'Inps comunica di aver aggiornato, con nuove funzionalità,...
 
Oggi
Con il Decreto ministeriale n. 50 del 28 marzo è stata istituita, presso l'Ispettorato nazionale...
 
altre notizie »
 

Studio Dott.ssa Marisa Cecoli

Via Marcello Soleri 16, sc.A, int.5 - 00139 Roma (RM)

Tel: 0688650368 - Fax: 06233201556

Email: info@studiocecoli.it

P.IVA: 06335641004