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Contributi previdenziali - Dall'INPS i chiarimenti su omessa, infedele e tardiva denuncia contributiva

Martedì 18/07/2017, a cura di TuttoCamere.it


L'INPS, con la circolare n. 106 del 5 luglio 2017, interviene riguardo il regime sanzionatorio applicabile alle ipotesi di versamento di contributi o premi dovuti alle Gestioni previdenziali ed assistenziali che sia stato omesso ovvero effettuato in ritardo o in misura inferiore a quella dovuta.

L'INPS esamina i casi di omessa, tardiva o infedele denuncia contributiva da parte dei datori di lavoro, distinguendo la fattispecie di evasione, riconducibile ad uno specifico intento fraudolento, da quello della semplice omissione, per la quale il datore di lavoro provveda a ravvedimento.

Il regime sanzionatorio applicabile alle ipotesi di versamento di contributi o premi dovuti alle Gestioni previdenziali ed assistenziali che sia stato omesso ovvero effettuato in ritardo o in misura inferiore a quella dovuta è regolato, a decorrere dal 1° ottobre 2000, dall'art. 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001).

La previsione normativa distingue, in via principale, tra le ipotesi di omissione (comma 8, lettera a)) e di evasione (comma 8, lettera b)), che risultano meno gravose rispetto al regime pregresso.

In conformità di quanto stabilito alla lettera a) della norma in esame, costituisce principio consolidato la circostanza che il mancato o ritardato pagamento dei contributi, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, integra la fattispecie dell'omissione contributiva.

Diversamente, ai fini dell'individuazione dell'ipotesi di maggiore gravità del comportamento omissivo del soggetto che determina l'applicazione della disciplina di cui alla lettera b) del comma 8 del medesimo art. 116, la disposizione, nel ribadire la connessione dell'evasione ai casi di "registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero", già previsti nella previgente disciplina della legge n. 662/1996, precisa che la medesima connessione si riferisce al "(...) caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate (...)".

Pertanto, secondo tale previsione, ricorrendo il predetto collegamento, si configura l'ipotesi dell'evasione laddove vi sia occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzioni erogate e l'occultamento sia attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontariamente indirizzato a tale scopo.

L'INPS ricorda che la sentenza n. 28966 del 27 dicembre 2011, la Corte di Cassazione è intervenuta a chiarire, ripercorrendo la lettura effettuata dai Giudici di legittimità nel corso del decennio successivo alla data di entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio, gli elementi che concorrono a definire l'ipotesi dell'evasione.

Con specifico riferimento all'elemento oggettivo dell'occultamento, la Corte ha precisato che tale termine non solo indica l'assoluta mancanza "di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni" ma ricorre anche nell'ipotesi di denuncia obbligatoria all'Ente previdenziale che risulti non presentata, incompleta o non conforme al vero.
Dalla lettera della norma, infatti, "in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero", l'utilizzo della disgiuntiva "o" fra registrazioni e denunce obbligatorie fa emergere la volontà del legislatore di volere connettere all'una o all'altra tipologia di adempimento la configurazione dell'evasione.

Da ciò discende che anche l'omissione, l'infedeltà e la tardiva presentazione delle denunce obbligatorie configura un'ipotesi di evasione.
L'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte si è, infatti, espressa nel senso di ritenere che nelle ipotesi di omessa o infedele denuncia si è sempre in presenza di una fattispecie di evasione, tranne nel caso in cui il datore di lavoro fornisca una prova idonea ad escludere l'intento fraudolento, trattandosi dunque solo di semplice omissione.

Per scaricare il testo della circolare n. 106/2017 clicca qui.

Fonte: http://www.tuttocamere.it
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