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Contravvenzioni sicurezza sul lavoro: la somma dovuta dopo la prescrizione va pagata entro 30 giorni

Lunedì 28/09/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con la Nota prot. n. 2010 del 18 settembre 2026 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che la somma dovuta dal contravventore, dopo aver adempiuto alla prescrizione dell’organo di vigilanza, deve essere pagata integralmente entro 30 giorni e non può essere rateizzata.

Il riferimento è all’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 758/1994, che prevede, una volta accertato l’adempimento alla prescrizione, il pagamento in sede amministrativa, entro 30 giorni, di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista per la contravvenzione.

Il versamento della somma, insieme all’adempimento della prescrizione, costituisce una condizione per l’operatività della procedura di estinzione della contravvenzione prevista dall’articolo 24 dello stesso decreto.

L’INL precisa quindi che la somma non può essere rateizzata né dilazionata. L’organo di vigilanza non può infatti concedere una rateizzazione ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 689/1981: il contravventore deve effettuare il pagamento integralmente entro il termine di 30 giorni previsto dalla norma.

La posizione dell’Ispettorato trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha escluso la possibilità di dilazionare il pagamento e ha sottolineato il carattere perentorio del termine di trenta giorni ai fini dell’estinzione della contravvenzione.

Diverso il caso dell’ammenda disposta dal giudice



L’INL distingue la somma prevista dalla procedura dell’articolo 21 dall’ammenda irrogata in sede penale con sentenza o decreto penale di condanna. In quest’ultimo caso, la somma può essere rateizzata dal giudice secondo quanto previsto dall’articolo 133-ter del Codice penale.

La Nota ribadisce inoltre la separazione tra la procedura amministrativa prevista dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 758/1994 e la pena pecuniaria eventualmente applicata dal giudice. 
Un pagamento tardivo della somma prevista dall’articolo 21, infatti, non estingue la contravvenzione, né consente di utilizzare quanto versato per compensare la successiva pena dell’ammenda; le somme eventualmente corrisposte tardivamente devono pertanto essere rimborsate.

Fonte: https://www.ispettorato.gov.it
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