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Contratti a distanza e fuori dai locali commerciali - AGCM sanziona le principali compagnie telefoniche per condotte illecite in violazione delle norme del Codice del consumo

Lunedì 31/07/2017, a cura di TuttoCamere.it


L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato alle principali compagnie telefoniche (Telecom, Vodafone, Wind, Fastweb e Tiscali) sanzioni per un totale di 9.000.000 euro per aver adottato condotte illecite in violazione delle norme del codice del consumo di recepimento della direttiva 2011/83/UE del 25 ottobre 2011 (c.d. direttiva "Consumer rights"), nell'ambito della commercializzazione a distanza, online o al telefono, o fuori dei locali commerciali (presso gli stand ad esempio) di servizi di telefonia fissa e/o mobile.

I casi riguardano principalmente la prassi seguita dagli operatori del settore di dare inizio all'esecuzione del contratto, procedendo all'avvio del processo di attivazione della linea e/o di migrazione da altro operatore, durante la pendenza del termine di 14 giorni previsto per esercitare il diritto di recesso (c.d. periodo di ripensamento) senza acquisire un'espressa richiesta in tal senso da parte del consumatore.

Il codice del consumo, diversamente, prevede che l'esecuzione del contratto durante il periodo di recesso sia sottratta alla sfera decisionale delle aziende, disciplinandola come una opzione rimessa alla decisione del solo consumatore che, qualora interessato, dovrà farne espressa richiesta, senza che la conclusione del contratto possa in alcun modo essere condizionata dall'assenza di tale volontà.
In tutti e 5 i casi l'Autorità ha accertato l'adozione da parte degli operatori di almeno tre condotte illecite in violazione dei requisiti informativi e formali fissati dalla disciplina:
  1. l'assenza dell'informativa richiesta dal codice del consumo, nel sito web e nelle condizioni generali di contratto, sia in merito al regime dei costi praticato nel caso di esecuzione anticipata del contratto e di successivo recesso del consumatore, sia in merito alla circostanza che eventuali costi sono dovuti solo nel caso in cui l'anticipazione sia stata espressamente richiesta dal consumatore;
  2. la conclusione di contratti online, al telefono o fuori dei locali commerciali procedendo all'avvio delle c.d. procedure di provisioning di attivazione di una nuova linea fissa o di migrazione da altro operatore in assenza dell'autonoma richiesta esplicita del consumatore prevista dalla normativa e, in ogni caso, senza metterlo nella condizione di poter liberamente scegliere tale opzione e di poter concludere il contratto a distanza o fuori dei locali commerciali in assenza di tale volontà; in caso di esercizio del diritto di ripensamento,
  3. l'addebito o la previsione di costi non dovuti in assenza della predetta informativa e/o della richiesta esplicita.


Approfittiamo per ricordare che il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, di recepimento in Italia della direttiva 2011/83/UE del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori (c.d. Consumer rights), ha apportato sostanziali modifiche al Codice del consumo relative ai contratti a distanza e ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali.

Queste le principali novità:
  • obbligo di informativa precontrattuale: l'obbligo più gravoso rispetto al precedente, riguarda l'identità del professionista, caratteristiche del prodotto o del servizio, modalità di pagamento, garanzie a favore del consumatore;
  • obbligo di forma scritta e di linguaggio chiaramente comprensibile;
  • diritto di ripensamento: il consumatore. se correttamente informato dell'esistenza di tale diritto, può, unilateralmente, entro 14 giorni (in precedenza erano 10 giorni) e, senza dover fornire alcuna giustificazione al venditore, recedere dal contratto; se non informato il termine per ripensarci si allungherà a 12 mesi (contro gli attuali 60 giorni dalla conclusione del contratto e i 90 dalla consegna del bene);
  • restituzione del prodotto: quale logica conseguenza dell'esercizio del diritto di ripensamento, il consumatore ha la possibilità di restituire il prodotto, anche se deteriorato, essendo ritenuto responsabile soltanto per la diminuzione del valore.
    Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 14 giugno 2014.


Per saperne di più e accedere al sito dell'AGCM clicca qui.
Per scaricare il testo della Direttiva 2011/83/UE clicca qui.
Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 21/2014 clicca qui.
Per una guida sulle tutele dei consumatori stabilite dalla normativa europea recepita in Italia dal D.Lgs. n. 21/2014 clicca qui.

Fonte: http://www.tuttocamere.it
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