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Consulenti del Lavoro e Antiriciclaggio: la circolare 1137/2016

Mercoledì 11/01/2017

a cura di Studio Valter Franco
Con circolare n. 1137 dell'11 novembre 2016 il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha illustrato le disposizioni e gli obblighi in materia di antiriciclaggio a carico dei propri iscritti.



Preliminarmente occorre osservare che le disposizioni di cui al D.lgs. 231/2007 a carico dei professionisti non si applicano "...in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e dagli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979 n. 12" (art. 12 comma 3 del D.lgs.), legge titolata "Norme per l'Ordinamento della Professione di Consulente del Lavoro", pubblicata sulla G.U. n. 20 del 20 gennaio 1979. Eventuali altri tipi di prestazioni rese dal Consulente del Lavoro occorre che lo stesso adempia a tutti gli obblighi imposti dal D.lgs.; la circolare cita - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quali prestazioni soggette agli obblighi, la consulenza aziendale - contrattuale - tributaria o finanziaria di carattere continuativo - in materia di contabilità e bilanci, l'assistenza e consulenza nella mediazione e certificazioni contratti, consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche, incluso le posizioni ed i diritti dei dipendenti.

Sull'argomento si reputa opportuno rammentare che era intervenuto in data 27 maggio 2013 il parere n. 2 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro che esplicitamente indicava, in materia di esonero di cui al sopra citato art. 12 comma 3 del D.lgs. "Ne consegue che rientrano non solo l'elaborazione dei cedolini, ma anche tutte le attività annesse e connesse alla gestione del personale", richiamando la nota di chiarimenti del MEF del 12 giugno 2008 che precisava che la disposizione era da interpretarsi in misura estensiva; in tale parere, peraltro, veniva richiamata la sussistenza degli obblighi nei casi, citati a titolo esemplificativo, di consulenze su contratti di compravendita, societarie, tributarie, gestione della contabilità.

In sostanza per tutte le prestazioni che non riguardino l'amministrazione del personale sussistono in capo al Consulente del Lavoro tutti gli obblighi di cui al D.lgs. 231/2007, richiamati dalla circolare 1137/2016, e che di seguito vengono ulteriormente riassunti:
  1. Identificazione del cliente
  2. Identificazione del titolare effettivo
  3. Ottenimento di informazioni su natura e scopo della prestazione professionale
  4. Controllo costante durante la prestazione professionale
  5. Registrazione e conservazione dei dati (nota: art. 37 D.lgs. - Archivio Unico Informatico)
  6. Segnalazione di operazioni sospette
  7. Formazione del personale ove esistente


In merito alle operazioni citate sia dalla Circolare 1137/2016, si rammenta che l'articolo 36 del D.lgs. 231/2007 - comma 2 lettera a - prevede la registrazione dei rapporti continuativi indipendentemente dall'importo (ad esempio la tenuta di contabilità o la consulenza aziendale in via continuativa), mentre lo stesso comma - lettera b - prevede la registrazione delle operazioni pari o superiori ai 15.000 euro, registrazione che avviene tramite la tenuta dell'archivio unico informatico (art. 37 del D.lgs.).

A titolo quindi puramente esemplificativo il Consulente del Lavoro che presti la propria opera professionale nella redazione di un contratto di locazione di immobili (con canone annuo inferiore ai 15.000 euro) o in un preliminare di cessione di quote (sempre con corrispettivo inferiore ai 15.000 euro) non dovrà registrare tali operazioni nell'archivio, mentre dovrà registrare tali operazioni se di importo pari o superiori ai 15.000 euro; dovrà invece registrare, ad esempio, come operazioni di valore indeterminato od indeterminabile, eventuali incarichi di tenuta di contabilità o consulenza aziendale in via continuativa.

Rammentiamo infine che particolare attenzione dovrà essere prestata in relazione all'obbligo sopra riportato al punto 2, e cioè l'individuazione del titolare effettivo, come definito dall'articolo 1 comma 2 dell'allegato tecnico al D.lgs. 231/2007 che testualmente indica

1. Per titolare effettivo s'intende:
a) in caso di società:


1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento piu' uno di partecipazione al capitale sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;


b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:


1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o piu' del patrimonio di un'entità giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o piu' del patrimonio di un'entità giuridica.

Fonte: http://www.studiofranco.eu
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