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Collegamento POS e registratori telematici: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per bowling, sale giochi e barMartedì 24/02/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Chiariti gli obblighi di collegamento tra POS e registratori telematici per le attività miste: niente vincoli per bowling con biglietteria SIAE e sale giochi, obbligo pieno per bar e ristorazione. Con Risposta n. 44 del 20 febbraio l'Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti posti da una società che si occupa della gestione di centri bowling ricreativi in merito alle regole per l’abbinamento tra strumenti di pagamento elettronico e Rt, previsto dalla Legge di Bilancio 2025. Il caso riguarda un operatore attivo in attività di bowling (con biglietteria SIAE), sala giochi, carambole e ping pong, oltre a bar e ristorante, che ha chiesto chiarimenti sugli obblighi di collegamento tra POS e strumenti di certificazione dei corrispettivi dal 1° gennaio 2026. Attività per attività: come si applica il nuovo obbligo Nel merito, l’Agenzia analizza separatamente le diverse attività esercitate. Per il bowling, i cui corrispettivi sono certificati tramite titoli di accesso emessi con biglietteria automatizzata e già trasmessi alla Società Italiana degli Autori ed Editori, non sussiste l’obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico. Analoga conclusione per sala giochi, carambole e ping pong, attività escluse dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi: nessun vincolo di censimento o collegamento del POS. Diversamente, per bar e ristorazione, soggetti all’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi, il collegamento tra Pos e registratore telematico diventa obbligatorio, secondo le modalità fissate dal provvedimento del 31 ottobre 2025. Il protocollo “Scambio Importo” resta facoltativo. Infine, relativamente alla possibilità di utilizzo di un unico Pos per incassare i corrispettivi provenienti da più attività, l'Agenzia precisa che è ammesso l’uso di un unico POS per più attività, purché sia rispettato l’obbligo di collegamento per quelle soggette a certificazione, e sono utilizzabili anche dispositivi portatili (es. tramite smartphone), a condizione che siano censiti e associati come previsto dalla norma. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it |
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