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Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Gli strumenti di regolazione stragiudiziale della crisi

Mercoledì 13/03/2019, a cura di TuttoCamere.it


Degli "strumenti di regolazione della crisi", il decreto in commento dedica il Titolo IV, gli articoli dal 56 al 64. La riforma prevede l'incentivazione della composizione negoziale stragiudiziale della crisi attraverso i seguenti strumenti:
  1. i piani attestati di risanamento (art. 56) ;
  2. gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 - 59) ;
  3. gli accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60);
  4. gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61) ;
  5. le convenzioni di moratoria (art. 62) .


1) I piani attestati di risanamento sono riservati alle ipotesi di continuità aziendale. Si tratta difatti di un piano che può essere rivolto ai creditori da parte di un imprenditore, anche non commerciale, in stato di crisi o di insolvenza, " che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria" (art. 56, comma 1).

Il piano deve avere data certa anche al fine dell'esenzione da revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale.

La disposizione indica con precisione il contenuto minimo obbligatorio del piano, i termini delle azioni da realizzare ed i rimedi da adottare in caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione esistente.

2) È possibile stipulare accordi di ristrutturazione dei debiti da parte dell'imprenditore " anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore", in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti in continuità con il sistema vigente (art. 57, comma 1).

La percentuale del 60% viene ridotta al 30% quando il debitore:
  1. non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
  2. non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee (art. 60).


Al comma 2 dello stesso articolo 57 viene precisato che gli accordi di ristrutturazione dei debiti "devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione". Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56.

Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.

Si precisa che gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed il piano di risanamento possono essere rinegoziati o modificati.

Il piano modificato e l'attestazione devono essere pubblicati nel Registro delle imprese ed il debitore deve dare comunicazione della pubblicazione ai creditori che possono presentare opposizione entro 30 giorni (art. 58, comma 2).

È interessante evidenziare che gli accordi di ristrutturazione della società, salvo patto contrario, hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili che, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo salvo che non sia stato diversamente previsto (art. 59, comma 3).

3) È stato introdotto l'istituto degli accordi di ristrutturazione agevolati che possono essere stipulati con creditori che rappresentano almeno il 30% dei crediti a condizione che il debitore:

- non proponga la moratoria dei crediti estranei agli accordi;
- non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee (art. 60).

4) È confermata la presenza degli " accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa. L'accordo non ha carattere liquidatorio e l'effetto vincolante si estende anche a categorie diverse dai creditori bancari e finanziari.

La fattispecie è oggi regolamentata, insieme alla convenzione di moratoria, dall'art. 182-septies del R.D. n. 267/1942 (introdotto per effetto dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 83/2015, convertito dalla L. n. 132/2015) e risponde all'esigenza di "potenziare" la via stragiudiziale di risoluzione della crisi, evitando che l'ostruzionismo di alcuni creditori finanziari, che vantino crediti di modesta entità, comprometta gli accordi tra il debitore e la maggioranza dei creditori.

L'elemento di novità che emerge rispetto alla vigente disciplina è rappresentato dalla scelta, compiuta dal legislatore, di separare gli accordi di ristrutturazione (art. 61) dalla convenzione di moratoria (art. 62), pur rispondendo entrambi gli istituti ad una finalità sostanzialmente comune.

L'articolo 61 regola gli accordi "ad efficacia estesa" e stabilisce che la disciplina degli accordi di ristrutturazione si applica, in deroga ai principi civilistici, anche ai creditori non aderenti, purché appartenenti alla medesima categoria, "individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici".

La nuova disciplina si contraddistingue per un ampliamento del campo di applicazione - in ossequio all'art. 5 comma 1 lett. a) della legge delega n. 155/2017 - coinvolgendo anche soggetti diversi dai creditori bancari e finanziari.

5) Al comma 1 dell'art. 62 si dispone che la convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, " è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria".

Viene così ampliato l'ambito di applicazione delle convenzioni di moratoria, non essendo più limitato agli accordi conclusi con banche od intermediari finanziari. La convenzione di moratoria può difatti essere ora conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, ed i suoi creditori, ed essa è diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi, avendo ad oggetto:

- la dilazione delle scadenze dei crediti;
- la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e di ogni altra misura che non comporti la rinuncia al credito, in deroga a quanto previsto dai principi civilistici (dettati dagli articoli 1372 e 1411 c.c).

Ai fini di quanto sopra è necessario:
  1. tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonchè sulla convenzione e i suoi effetti;
  2. i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
  3. vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
  4. la convenzione sia accompagnata da una relazione redatta da un professionista indipendente designato dal debitore, che deve attestare anche la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi e la convenienza della convenzione (art. 62, comma 2).


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Fonte: https://www.tuttocamere.it
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