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Chi inquina paga - Emanato il regolamento relativo agli interventi di ripristino ambientale per le aree agricole e di allevamento

Lunedì 24/06/2019, a cura di TuttoCamere.it


E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2019, il decreto interministeriale 1 marzo 2019, n. 46, recante "Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Il presente regolamento - in vigore dal 22 giugno 2019 - disciplina, in conformità alla parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al principio comunitario «chi inquina paga», gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento oggetto di eventi che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno comunicare - entro il 30 giugno di ogni anno - ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della salute e dello sviluppo economico le informazioni in merito al numero e all'ubicazione delle aree utilizzate per le produzioni agroalimentari alle quali sono state applicate le procedure di cui al presente regolamento e gli interventi adottati.
Restano ferme le disposizioni vigenti sulla protezione delle acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento da fonti puntuali e da fonti diffuse (art. 1).

All'articolo 3 del decreto vengono descritte le procedure operative per la caratterizzazione delle aree.
Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un'area agricola, il responsabile dall'inquinamento deve tempestivamente porre in essere le necessarie misure di prevenzione dandone immediata comunicazione alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e all'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti nonché, per le aree ricadenti all'interno del perimetro di Siti di interesse nazionale (SIN), anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche.

Nel caso in cui all'esito delle attività di caratterizzazione risulti che i livelli di Concentrazioni soglie contaminazioni (CSC) di cui all'Allegato 2 del decreto non sono stati superati, il soggetto responsabile presenta alle amministrazioni competenti, entro novanta giorni dalla data di notifica, un'autocertificazione corredata della necessaria documentazione tecnica.

Tale autocertificazione conclude il procedimento.
Nel caso, invece, di accertamento del superamento delle CSC, anche per una sola sostanza, all'esito delle attività di caratterizzazione, il soggetto responsabile dell'inquinamento ne dovrà dare immediata comunicazione alle amministrazioni di cui copra ed elaborare la valutazione di rischio di cui all'Allegato 3, al fine di stabilire le eventuali necessità di intervento in relazione all'ordinamento colturale effettivo e potenziale dell'area agricola o al tipo di allevamento su di essa praticato (art. 4).

L'articolo 5 disciplina le procedure operative e le modalità per l'attuazione degli interventi.
L'articolo 6 definisce gli obblighi dei soggetti non responsabili dell'inquinamento.
In particolare, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle CSC di cui all'Allegato 2 deve darne comunicazione alle amministrazioni di cui sopra e attuare le necessarie misure di prevenzione.

È riconosciuta al proprietario o ad altro operatore interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento per la realizzazione degli interventi necessari nell'ambito del sito in proprietà o nella disponibilità ai sensi dell'articolo 245 del D.Lgs. n. 152/2006.

All'articolo 7 vengono, infine, dettate le disposizioni transitorie, che riguardano, in particolare i procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole già avviati ai sensi della disciplina di cui alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tali procedimenti restano disciplinati dalle relative disposizioni.

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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